Contributi INPDAI esclusi dalla totalizzazione agevolata dell’art. 16 d.P.R. n. 1420/1971 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20177 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La speciale ricongiunzione dei contributi prevista dall’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971 ha carattere tassativo e concerne esclusivamente la contribuzione versata presso l’assicurazione generale obbligatoria IVS per i lavoratori dipendenti, gestita dall’INPS, e quella versata presso l’analoga assicurazione gestita dall’ENPALS. La confluenza della gestione INPDAI nell’INPS, disposta dall’art. 42 della legge n. 289 del 2002 con iscrizione «con evidenza contabile separata», non determina un’unificazione della contribuzione assimilabile alla ricongiunzione e non ne elide l’autonoma disciplina. Ne consegue che la contribuzione originariamente accreditata presso l’INPDAI non può essere totalizzata, ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971, con quella versata all’INPS e all’ENPALS ai fini del conseguimento della pensione di anzianità.
Il Fatto
Un lavoratore, titolare di contribuzione versata presso l’ENPALS, presso la gestione commercianti dell’INPS e presso la soppressa gestione INPDAI, aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Venezia il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal 1° ottobre 2010, anziché dal marzo 2011, in virtù del cumulo gratuito di tutti i predetti periodi contributivi ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971.
Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971, dell’art. 42 della legge n. 289 del 2002 e della legge n. 29 del 1979, per avere la Corte territoriale illegittimamente esteso la ricongiunzione agevolata anche alla contribuzione accreditata presso l’INPDAI e poi trasferita all’INPS.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Istituto previdenziale, condividendo il presupposto ermeneutico della tassatività delle ipotesi di ricongiunzione gratuita e automatica previste dall’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971. Tale disposizione, secondo la giurisprudenza consolidata, si riferisce esclusivamente alla contribuzione accreditata presso l’assicurazione generale obbligatoria IVS per i lavoratori dipendenti e a quella versata presso l’ENPALS, in ragione della saltuarietà e discontinuità dell’attività nel settore dello spettacolo.
La Corte ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 198 del 2002, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971, ribadendo che la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha carattere generale nel nostro ordinamento, ma opera solo nei casi specificamente previsti dal legislatore.
Quanto alla confluenza dell’INPDAI nell’INPS, la Corte ha disatteso l’orientamento espresso dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 685 del 2012, già censurato con l’ordinanza n. 17354 del 2018. Il trasferimento dei contributi è avvenuto, per effetto dell’art. 42 della legge n. 289 del 2002, attraverso l’iscrizione «con evidenza contabile separata», in carenza di un’unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976. Ne deriva che i due segmenti di contribuzione mantengono la loro autonomia e individualità, secondo il criterio del pro-rata, essendo destinati a produrre distinte quote di pensione.
La Suprema Corte ha quindi dato continuità al proprio orientamento, escludendo l’applicabilità del meccanismo di totalizzazione di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 1420 del 1971 alla contribuzione originariamente accreditata presso l’INPDAI, non essendo stati addotti argomenti persuasivi idonei a sollecitarne una rimeditazione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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