Nessuno scorrimento senza graduatoria in senso tecnico (TAR Lazio n. 184 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca che si concluda con la sola dichiarazione del candidato vincitore, senza formulazione di alcuna graduatoria degli idonei, non è configurabile lo scorrimento in favore di altro candidato in caso di rinuncia del vincitore. La lex specialis che imponga alla Commissione di dichiarare unicamente il vincitore, in conformità al Regolamento di Ateneo, esclude l’esistenza di una graduatoria in senso tecnico. Il candidato che lamenti il mancato scorrimento di una graduatoria inesistente propone una doglianza priva di fondamento, non potendo supplire all’assenza della graduatoria la dedotta illegittimità dell’omessa sua formazione se non con apposita domanda di parte.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a una procedura selettiva per titoli e colloquio indetta da un Ateneo per l’attribuzione di un assegno di ricerca. All’esito risultava vincitrice altro candidato, con conseguente conferimento dell’assegno. Il provvedimento veniva annullato dal Tribunale con sentenza che disponeva la riconvocazione della Commissione per una nuova valutazione comparativa.
La Commissione, nuovamente riunita, confermava la vincitrice, mentre il ricorrente si collocava in terza posizione. La vincitrice rinunciava all’assegno e l’Ateneo indiceva una nuova procedura selettiva. Il ricorrente presentava domanda, ma non si presentava al colloquio, e la nuova procedura si concludeva con altro vincitore. Impugnati gli atti della nuova procedura, il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria della prima procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni di rito formulate dall’Ateneo, respingendo il ricorso nel merito perché destituito di giuridico fondamento. Il punto centrale è l’insussistenza di una graduatoria in senso tecnico nella prima procedura.
Il Collegio fonda la conclusione su una lettura testuale degli atti. Il verbale conclusivo della prima procedura dichiarava esclusivamente la vincitrice, senza menzionare altri candidati idonei. Il decreto rettorale di approvazione degli atti richiamava il verbale e lo faceva proprio senza nulla aggiungere. Anche il verbale della rivalutazione, reso in esecuzione della sentenza di annullamento, e il successivo decreto si limitavano a proclamare la vincitrice. Nessun atto, dunque, fa menzione di una graduatoria.
Tale operato risulta conforme alla lex specialis, che all’art. 9 stabilisce che al termine dei lavori la Commissione, sulla base della valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni, del progetto di ricerca e dell’eventuale colloquio, dichiara il candidato vincitore, senza formulare una graduatoria degli idonei. Il Collegio rileva la conformità della disciplina di bando al Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di Ateneo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, quando la procedura si caratterizza per l’esistenza soltanto di valutazioni comparative e per l’individuazione di un unico vincitore, non è possibile procedere ad alcuno scorrimento della graduatoria, proprio perché non esiste alcuna graduatoria in senso tecnico (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2236 del 18 marzo 2025).
Quanto all’omessa formazione della graduatoria, il Collegio osserva che il ricorrente non ha articolato specifiche censure in tal senso, avendo dato per presupposta l’esistenza della graduatoria. Anche a voler ammettere la configurabilità di un obbligo di formarla, la sua violazione avrebbe dato luogo a un vizio di legittimità censurabile non d’ufficio, ma previa proposizione di apposita domanda di parte. Il ricorso va pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in deroga al criterio della soccombenza, e con ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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