Perdita di chance da illegittimo ritardo nella chiamata universitaria (C.G.A.R.S. n. 575 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità dell’amministrazione universitaria per illegittimo ritardo nella chiamata a professore di seconda fascia, la domanda di risarcimento per perdita di chance è fondata quando la condotta illecita dell’Ateneo abbia compromesso la concreta possibilità di conseguire il risultato utile. La chance acquisitiva non integra un danno curriculare certo, poiché la necessità di bandire il posto implica la possibilità per tutti gli interessati di concorrere in un procedimento che non assicura alcun risultato garantito. Il relativo quantum è determinato con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., criterio di misurazione del danno che esiste nell’an ma non è provato nel suo ammontare secondo gli artt. 1223 e 2056 cod. civ.; tale liquidazione non è parcellizzabile anno per anno. Nessuna differenza retributiva è dovuta se la retribuzione in godimento del docente è stata sempre superiore a quella del nuovo ruolo.
Il Fatto
Una ricercatrice universitaria, abilitata come professore di seconda fascia, impugnava gli atti con cui l’Ateneo, in luogo di una nuova graduatoria, aveva disposto lo scorrimento di una precedente graduatoria, con conseguente collocamento in quiescenza. Il giudicato amministrativo, formatosi con sentenze del 2015 e del 2016, imponeva di bandire un posto nel settore concorsuale di riferimento. L’Ateneo dava esecuzione solo dopo oltre due anni e, a seguito di un ricorso per ottemperanza, veniva accertata l’elusione del giudicato, con obbligo di reintegrazione e corresponsione dei ratei stipendiali maturati.
Successivamente alla reintegrazione, l’Ateneo avviava la procedura di chiamata e nominava la docente professore di seconda fascia, collocandola poco dopo in quiescenza. La ricorrente deduceva la nuova elusione del giudicato e avanzava domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente. Il TAR respingeva l’annullamento e il risarcimento in forma specifica, accogliendo solo parzialmente quello per equivalente a titolo di perdita di chance. Entrambe le parti proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene entrambi gli appelli infondati. Quanto all’an, la vicenda origina da un errore dell’amministrazione, che avrebbe potuto evitare agendo secondo la disciplina di riferimento; irrilevanti i rallentamenti processuali addotti dall’Ateneo. Il TAR ha correttamente riconosciuto la perdita di chance acquisitiva, stante l’illiceità della condotta accertata dalle sentenze intervenute.
In relazione al quantum, il Collegio conferma la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui tale criterio è sussidiario rispetto ai criteri legali e non colma la mancanza di prova dell’esistenza del danno, ma ne misura l’ammontare. La natura stessa della perdita di chance esclude una quantificazione parcellizzata anno per anno.
Quanto all’appello incidentale, il Collegio nega la configurabilità di un danno curriculare certo. La necessità di bandire il posto non assicurava alcun risultato garantito, poiché tutti gli interessati potevano concorrere. Difetta, inoltre, la prova della voce di pregiudizio.
Parimenti infondata è la pretesa di differenze retributive legate alla progressione triennale. Dagli atti risulta incontestato che la retribuzione percepita dalla docente è stata sempre superiore a quella base del nuovo ruolo, con conseguente insussistenza di alcun pregiudizio patrimoniale. Le spese del grado sono poste per due terzi a carico dell’amministrazione soccombente in via prevalente, con compensazione per il resto.
Nota della Redazione
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