Nessuna indennità di amministrazione ai militari addetti alle sezioni di polizia giudiziaria (TAR Campania n. 738 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di amministrazione, già indennità giudiziaria prevista dall’art. 2 della legge 22 giugno 1988 n. 221 e poi trasfusa nella contrattazione collettiva del comparto Ministeri, non spetta al personale militare dei Carabinieri e della Guardia di Finanza assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari militari. Ai fini del riconoscimento del trattamento economico non rileva la natura delle mansioni in concreto svolte, ma la specifica posizione ordinamentale di dipendenza dal Ministero della Giustizia. L’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria costituisce modalità di declinazione del rapporto funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero ex art. 109 Cost., senza incidere sullo status di appartenenza. Il rapporto di lavoro con l’amministrazione di provenienza non viene meno, né muta la sua regolamentazione legale e contrattuale per effetto dell’assegnazione.

Il Fatto

I ricorrenti, militari dei Carabinieri in servizio presso il Reparto Comando della Regione Campania, sono stati distaccati a diversi decorrenze presso la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, dove svolgono compiti di polizia giudiziaria e di assistenza ai magistrati, essendo addetti all’Ufficio Coordinamento della Polizia Giudiziaria Militare.

Invocando un parere del Consiglio di Stato n. 334/2019, hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di amministrazione. La Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha negato la pretesa, rilevando l’assenza di specifiche disposizioni normative di settore che consentano la corresponsione di nuovi emolumenti. I decreti di diniego, notificati nel luglio 2022, sono stati impugnati davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’indennità giudiziaria, originariamente prevista dall’art. 3 della legge n. 27/1981 per i soli magistrati ordinari e poi estesa, con la legge n. 221/1988 e la legge n. 51/1989, a varie categorie di personale. La vicenda è stata incisa dalla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego e dalla conseguente delegificazione, che ha assegnato alla contrattazione collettiva un ruolo centrale nella definizione dei trattamenti retributivi.

In particolare, l’art. 72 del d.lgs. n. 29/1993, recepito dall’art. 71 del d.lgs. n. 165/2001, ha stabilito che, a seguito dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, cessassero di produrre effetti le norme generali e speciali di cui agli allegati A) e B), tra cui la stessa legge n. 221/1988. Il primo C.C.N.L. del comparto Ministeri ha istituito l’indennità di amministrazione come trattamento accessorio collegato alla presenza in servizio.

Il Collegio richiama poi il parere del Consiglio di Stato n. 1376/2021 e la sentenza n. 4812/2022, che hanno privilegiato il rapporto formale rispetto a quello funzionale. Secondo tale orientamento, l’indennità di amministrazione è emolumento con carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, riconosciuto in via esclusiva ai dipendenti del comparto Ministeri. Ai dipendenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in servizio presso gli uffici giudiziari non spetta, perché il rapporto di lavoro con l’istituzione di provenienza non viene meno.

Con specifico riferimento al personale militare assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria, il Collegio richiama la sentenza n. 9188/2022 del Consiglio di Stato, secondo cui l’assegnazione alla sezione di p.g. costituisce specifica modalità di declinazione del rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero ex art. 109 Cost., ma non modifica lo status di titolare di qualifiche di polizia giudiziaria. Da qui il rigetto del gravame, con compensazione delle spese di lite in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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