Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sulla Carta docenti (TAR Sicilia n. 2165 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato, ordina il compimento delle attività dovute entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della medesima Amministrazione inadempiente. La scelta di un funzionario interno esclude il diritto al compenso, rientrando l’attività commissariale nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e risponde all’esigenza di evitare ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale. La previsione del meccanismo surrogatorio già alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione rende non necessaria la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essendo predisposto un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, era stato dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo, oltre interessi legali.
Formatosi il giudicato, attestato dal Tribunale di Siracusa in data 12.01.2026, e notificata la sentenza ai fini esecutivi, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme liquidate, anche a mezzo commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito la prova, su di essa gravante, di aver dato esecuzione al giudicato. La sentenza era passata in giudicato ed era stata ritualmente notificata; dalla notificazione era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge 31 dicembre 1996, n. 669.
Sussistendo tutti i requisiti, il ricorso è stato accolto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta, fissando il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre tale termine, è stato nominato fin da ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che l’incarico commissariale costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, e che nel caso di specie il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa sul punto. La scelta è stata motivata anche dall’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale.
È stata invece disattesa la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: il meccanismo surrogatorio previsto alla scadenza del termine concesso rende non necessaria la condanna dell’Amministrazione, essendo già predisposto un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia. La domanda di penalità di mora è stata respinta. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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