Assegno sociale erogato in via provvisoria e ripetibilità dell’indebito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3522 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno sociale è attribuito attraverso un procedimento bifasico: a una prima erogazione provvisoria, disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995, segue il conguaglio entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. La mera erogazione provvisoria non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell’irripetibilità della prestazione, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’azione di recupero dell’indebito si colloca nella fase di verifica successiva e non richiede alcun provvedimento formale e definitivo di attribuzione dell’assegno. È inammissibile il motivo che, dietro le sembianze dell’omesso esame di un fatto decisivo, sottenda in realtà questioni ermeneutiche e investa valutazioni giuridiche.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 778 del 2017, accoglie il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale, accerta la ripetibilità dell’importo di Euro 9.649,50 corrisposto a titolo di assegno sociale per gli anni 2012 e 2013. Il carattere indebito dell’erogazione non è contestato, essendo stati superati i limiti di reddito per effetto del concorso della pensione di reversibilità.

I giudici di merito ravvisano le condizioni della ripetibilità perché l’Istituto non ha adottato alcun provvedimento formale di attribuzione dell’assegno e ha disposto il recupero in sede di verifica delle condizioni reddituali, dopo l’erogazione provvisoria. L’interessata ricorre per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il motivo che denuncia l’omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello. La censura non coglie nel segno: l’atto di gravame contrappone puntuali elementi di diritto alla decisione impugnata e non richiede forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione. L’appello conserva la natura di revisio prioris instantiae e si distingue dalle impugnazioni a critica vincolata.

Nel merito, la decisione si incardina sul peculiare meccanismo di liquidazione dell’assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio. L’art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 prevede che l’assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente e sia conguagliato entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

A differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non deve più essere corredata dalla certificazione degli uffici finanziari. È l’interessato, con la propria dichiarazione, a dare impulso al procedimento, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno. Il conguaglio opera nell’ipotesi di scostamento tra la situazione dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti.

In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell’irripetibilità della prestazione, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, adempimento imprescindibile e deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha valorizzato la scansione cronologica dell’azione di recupero.

Le censure sull’omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili, perché irritualmente articolate: il carattere definitivo del provvedimento di liquidazione e la tempestività dell’azione di recupero investono valutazioni giuridiche e non fatti in senso naturalistico, non riconducibili al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto rigettato, con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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