Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 24487 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le tesi difensive già svolte in sede di merito, senza censurare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, è inammissibile perché inidoneo al raggiungimento dello scopo e si risolve in un “non motivo”. Il ricorrente deve confrontarsi con le ragioni effettive del decisum, non potendosi prescindere dalle motivazioni del provvedimento impugnato. La mancata considerazione di una delle rationes, da sola idonea a sorreggere la statuizione, non consente di attingere la decisione. La nullità del motivo per inidoneità si traduce in inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il Fatto

Una società ottenne dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di un’opera, in virtù di una convenzione stipulata con il Commissario di Governo. Il Commissario propose opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che il debito fosse della Regione, subentrata per legge. Chiamata in causa la Regione, il Tribunale respinse l’opposizione con sentenza n. 11118/2016.

Proposto appello dal Commissario, la Corte d’appello di Napoli respinse l’impugnazione, rilevando che l’obbligazione era rimasta in capo al Commissario e che la Regione aveva fornito la provvista, circostanza non opponibile alla società. La Corte di merito ritenne inoltre inammissibile la censura sulla prova del trasferimento del contenzioso, essendo la decisione fondata su una ratio ulteriore e autonoma: l’ordinanza commissariale era sub iudice e la sua efficacia era sospesa. Il Commissario ricorre per cassazione deducendo la successione ex lege della Regione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 41, comma 6-quinquies, d.l. n. 69/2013, dell’art. 6, comma 1-bis, d.l. n. 136/2013 e dell’art. 1, comma 422, l. n. 147/2013, sostenendo il subingresso automatico della Regione Campania nei rapporti attivi e passivi.

La Corte osserva che la Corte d’appello aveva fondato la propria statuizione su due distinte rationes: la mancanza di prova del trasferimento del rapporto e, in via autonoma, la pendenza del giudizio di impugnazione dell’ordinanza commissariale n. 14/2015, con sospensione dell’esecutività. Questa seconda ragione, da sola idonea a sorreggere il decisum, non era stata specificamente censurata.

Il ricorrente, invece, si era limitato a riproporre le ragioni di merito della propria tesi difensiva, senza attingere la ratio decidendi di rito, né contestando l’esistenza delle due rationes, né deducendo di averle impugnate entrambe con l’atto di appello. La Corte ribadisce che il motivo di ricorso deve confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.

In particolare, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum comporta inammissibilità, risolvendosi la doglianza in un “non motivo”. Il motivo non può limitarsi a contrapporre la propria valutazione al giudizio espresso dal giudice di merito. La nullità che ne deriva integra l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società e della Regione, ed esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, essendo il ricorrente istituzionalmente esente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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