Onere di allegazione degli atti nel ricorso per cassazione e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. III n. 2576 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare, oltre alla norma, gli elementi fattuali che in concreto ne condizionano l’ambito di operatività, allegando al ricorso gli atti e i documenti idonei ad attestare le circostanze affermate e specificando in quale sede processuale di merito essi siano stati prodotti, a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e dell’art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021: e sufficiente la trascrizione essenziale degli atti e la specifica segnalazione della loro presenza nel giudizio di merito. Il vizio di motivazione apparente, infine, va valutato solo rispetto al tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, non gia su elementi desunti aliunde. Il rigetto consegue anche quando una ratio decidendi alternativa ed autonoma, non censurata, sia di per sé idonea a sorreggere il dictum.

Il Fatto

Con sentenza depositata il 27.04.2021 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, conferma la decisione di primo grado che aveva condannato gli odierni ricorrenti al risarcimento dei danni in favore di un’associazione ambientalista. Il titolo dell’azione civile risiede nell’accertamento dei fatti illeciti contestati in un procedimento penale conclusosi con la dichiarazione di prescrizione dei reati e con la conferma delle statuizioni civili, tra cui quelle in favore della parte civile.

Il giudice d’appello esclude l’estinzione del giudizio per il preteso trasferimento dell’azione civile in un successivo procedimento penale, ritiene irrilevante che la sentenza di primo grado sia stata resa da giudice monocratico anziche collegiale e valorizza l’avvenuta acquisizione dell’efficacia di giudicato delle statuizioni civili di condanna generica, nonche la congruità della liquidazione del danno. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio di necessaria e completa allegazione del ricorso (art. 366, n. 6, cod. proc. civ.), ritenuto valido anche per i vizi di cui ai nn. 3 e 4 della stessa disposizione. Chi denunzia la violazione di norme di diritto non puo limitarsi a indicare la singola norma violata, ma deve esplicitare gli elementi fattuali determinanti e allegare gli atti processuali idonei a comprovare le circostanze rivendicate, senza ridursi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi.

Il percorso argomentativo si fonda su un articolato richiamo delle Sezioni Unite, in particolare la sentenza n. 16887 del 05.07.2013, la n. 23019 del 31.10.2007, la n. 28547 del 02.12.2008, l’ordinanza n. 7161 del 25.03.2010, la sentenza n. 22726 del 03.11.2011 e l’ordinanza n. 8950 del 18.03.2022, tutte citate nel testo. Tali arresti esigono che il documento, individuato in ricorso, sia localizzato nella sede processuale in cui e stato prodotto e allegato a pena di improcedibilità, secondo l’art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.

La Corte tempera pero il rigore formale: il principio di autosufficienza non va letto in modo eccessivamente formalistico, alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non potendo tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti. Il requisito di specificita va modulato secondo criteri di sinteticita e chiarezza, contemperando l’attivita del giudice di legittimita con il diritto di accesso al giudice e la funzione nomofilattica.

Su queste basi i primi due motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di allegazione e localizzazione degli atti. Il secondo motivo, in particolare, omette di censurare la ratio decidendi alternativa fondata sull’art. 161 cod. proc. civ. Il terzo motivo, relativo alla legittimazione della parte controricorrente, e infondato: la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e esclusa e il carattere apparente della motivazione non si desume da elementi estranei al testo. Il quarto motivo, sulla prova del danno, si risolve in una rilettura nel merito, non consentita in sede di legittimita. Il ricorso e rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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