Nullità ordinanze di revoca non impugnate e onere di gravame (Cass. civ. Sez. III n. 311 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità delle ordinanze di revoca dei decreti di sospensione dell’esecuzione emessi inaudita altera parte non può essere fatta valere in via incidentale nel giudizio di opposizione al precetto, ma deve essere dedotta con il mezzo di impugnazione tipico previsto dall’ordinamento. Ove la parte non proponga l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. o il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., le ordinanze producono l’effetto di rimuovere dal mondo giuridico i decreti di sospensione e di autorizzare l’esecuzione. La dedotta irregolarità della separazione dei fascicoli, realizzata mediante fotocopiatura di atti, non esonera dall’onere di impugnare, eventualmente previa rimessione in termini ove la decadenza sia dipesa da fatto non imputabile.

Il Fatto

Nel 2006 i coniugi precettanti intimarono il rilascio di un immobile sulla base di una sentenza della Corte d’appello di Bari che li riconosceva proprietari. La ricorrente propose ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ottenendo due decreti di sospensione inaudita altera parte.

Il procedimento cautelare fu definito con declaratoria di inammissibilità e i due giudizi di opposizione vennero separati e rimessi al giudice dell’esecuzione. Seguirono due ordinanze di revoca dei decreti di sospensione, non impugnate. Un secondo precetto di rilascio, notificato nell’aprile 2007, fu opposto dalla ricorrente, che dedusse l’inesistenza del titolo e l’illegittimità del precetto per mancato rispetto dei decreti di sospensione, ritenuti ancora efficaci. Il Tribunale di Trani rigettò l’opposizione e la Corte d’appello di Bari confermò.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sostiene che i decreti del 3 aprile 2006 non avessero perso efficacia e che le ordinanze di revoca dell’ottobre 2006 fossero nulle. Da qui la conseguenza che l’esecuzione non poteva essere iniziata né proseguita.

La Corte di cassazione rovescia l’impostazione. La nullità predicata avrebbe potuto essere fatta valere soltanto attraverso la tempestiva impugnazione delle ordinanze, alternativamente con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. o con il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., secondo che esse fossero state emesse nell’ambito dei giudizi di opposizione esecutiva o del procedimento cautelare.

Il rilievo è decisivo: l’eventuale nullità non è rilevabile d’ufficio nel giudizio di opposizione a precetto, ma va dedotta con lo strumento di gravame previsto. La circostanza che la separazione dei fascicoli fosse avvenuta mediante fotocopiatura di atti già contenuti nel fascicolo cautelare non esonera la parte dall’onere di proporre lo specifico mezzo di impugnazione, previa eventuale rimessione in termini ove la decadenza derivi da fatto non imputabile.

In mancanza di impugnazione, le ordinanze avevano prodotto i loro effetti: rimuovere dal mondo giuridico i decreti di sospensione e autorizzare l’esecuzione intimata con il precetto dell’aprile 2007. Correttamente, dunque, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’opposizione.

Quanto all’identificazione del bene, la Corte d’appello aveva già escluso ogni incertezza, qualificando l’imprecisione catastale nel titolo come mero errore formale irrilevante. Il ricorso è rigettato, con cancellazione delle espressioni diffamatorie contenute nell’atto e senza pronuncia sulle spese per l’indefensio degli intimati. Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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