Improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo e rimessione in termini (Cass. civ. Sez. III n. 9884 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo, la rimessione in termini di cui all’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone una causa non imputabile riconducibile a un evento di carattere assoluto, e non già una semplice impossibilità relativa o una mera difficoltà, come tale non integrata dal malfunzionamento del sistema telematico dedotto in termini assertivi. L’istanza di rimessione deve inoltre essere proposta entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. Il relativo apprezzamento, involgendo la ricorrenza dei presupposti, costituisce valutazione tipicamente riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio, per differenti titoli di responsabilità, una pluralità di società al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali riportati per l’utilizzo di un ascensore montacarichi. Il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda, con assorbimento delle domande di manleva e di regresso proposte dalle convenute contro i terzi chiamati in causa.
Il giudice d’appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione per tardiva iscrizione a ruolo, disattendendo l’istanza di rimessione in termini. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui le controricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi.
La Motivazione della Corte
Il motivo censura la dichiarata improcedibilità per violazione e falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, e dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 16-bis, settimo comma, del d.l. n. 179/2012. Il ricorrente deduce la non imputabilità a sé del mancato perfezionamento del deposito telematico, ascrivibile a un preteso errore del sistema informatico, e la tempestività dell’istanza di rimessione in termini.
La Corte rileva che la doglianza sull’imputabilità si presenta assertiva e assiomatica: essa si fonda sulla mera qualificazione del messaggio di errore come guasto del sistema, ma resta priva di qualsiasi considerazione critica del ragionamento presuntivo del giudice territoriale, fondato sulla reiterazione dei messaggi negativi in risposta ai diversi tentativi di deposito e sull’inverosimiglianza del protrarsi dei problemi tecnici. In parte qua il motivo non soddisfa l’onere di specificità dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e non configura una censura puntuale della ratio decidendi.
Quanto all’intempestività dell’istanza, il giudice di merito ha accertato la non immediatezza della reazione, essendo il difensore rimasto inerte per quattro mesi pur consapevole dell’esito negativo della tentata iscrizione a ruolo, quando le attività finalizzate a superare l’impedimento erano pienamente espletabili in tempi ben più celeri.
La Corte conferma che tale valutazione muove da premesse corrette in iure, richiamando la necessità che l’istanza di rimessione sia avanzata in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. L’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. richiede una causa non imputabile riferibile a un evento di carattere assoluto, non già un’impossibilità relativa né una mera difficoltà.
Trattandosi di valutazione tipicamente riservata al giudice di merito, argomentata in modo logico e coerente, essa non è inficiata da anomalie motivazionali e resta sindacabile nei circoscritti limiti dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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