Assegno sociale e rinuncia all’assegno di mantenimento in separazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22755 del 13.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dalla loro insufficienza rispetto al limite massimo stabilito dalla legge. Restano irrilevanti altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali l’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato. La mancata attivazione verso il soggetto gravato da obblighi di solidarietà familiare non integra di per sé assenza di uno stato di bisogno, né è previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. L’eventuale intento fraudolento del richiedente costituisce oggetto di autonomo accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri di allegazione e deduzione.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato domanda all’INPS per ottenere l’assegno sociale, dopo aver rinunciato all’assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale, presentando l’istanza appena un mese dopo. Sia il giudice di prime cure sia la Corte d’appello di Roma avevano rigettato la domanda, escludendo la sussistenza dello stato di bisogno.

La Corte territoriale aveva valorizzato il fatto che l’ex coniuge percepiva più trattamenti pensionistici e che i due continuavano a convivere nella originaria casa coniugale, con incidenza favorevole sugli introiti mensili di cui l’uomo disponeva. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e riafferma l’orientamento già consolidato in materia. Il diritto all’assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 richiede, quale unico requisito, lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva di assenza di redditi o dalla loro insufficienza rispetto al limite massimo di legge.

Su questo punto la Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 14513 del 2020, Cass. n. 33513 del 2023, Cass. n. 24954 del 2021), dai quali emerge che restano irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, come quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato. Tale omissione non può essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno.

La Corte precisa inoltre che la norma non richiede che lo stato di bisogno sia anche incolpevole: l’assenza di colpa non figura tra i requisiti normativi. Il riferimento ai redditi effettivamente percepiti, contenuto nella disposizione, non legittima di per sé comportamenti diretti a creare artificiosamente la situazione su cui fondare il diritto.

Tuttavia, l’eventuale intento fraudolento del richiedente non può essere presunto: esso deve formare oggetto di specifico accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri di allegazione e deduzione probatoria, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11353 del 2004.

La sentenza impugnata, non essendosi conformata a tali principi, viene cassata. Poiché sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è rinviata alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *