Assegno sociale e rinuncia al mantenimento nella separazione consensuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22757 del 13.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. Non assume rilievo, ai fini del riconoscimento della prestazione, la mancata richiesta dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento, né è previsto che lo stato di bisogno debba essere incolpevole. L’eventuale intento fraudolento volto a creare artificiosamente la situazione di bisogno deve essere oggetto di specifico accertamento giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto in sede di separazione consensuale, innanzi all’ufficiale di stato civile, un accordo che l’INPS aveva poi valorizzato come rinuncia al mantenimento da parte del coniuge. Su tale presupposto l’Istituto aveva revocato l’assegno sociale di cui la donna era titolare.
Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di ripristino della prestazione. La Corte d’appello di Torino, in riforma, aveva invece rigettato la domanda, ritenendo che la rinuncia al mantenimento equivalesse a una condizione di autosufficienza economica. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’INPS con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva vizio di motivazione, è stato dichiarato inammissibile. La censura non rispettava i requisiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella nuova formulazione: la ricorrente lamentava l’omessa valutazione delle osservazioni critiche alla consulenza tecnica e la sufficienza del ragionamento logico, cioè un vizio motivazionale non più censurabile. Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ha ribadito che il controllo della motivazione è confinato alla nullità per carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 14513 del 2020, Cass. n. 33513 del 2023) secondo cui l’assegno sociale richiede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo, desunto dall’assenza di redditi o dalla loro insufficienza rispetto al limite di legge. Restano irrilevanti altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato.
Con Cass. n. 24954 del 2021 era stato precisato che la mancata richiesta dell’importo dovuto dall’ex coniuge non assume rilievo e che lo stato di bisogno non deve essere necessariamente incolpevole per essere normativamente rilevante. Il riferimento dell’art. 3 legge n. 335 del 1995 ai redditi effettivamente percepiti non legittima comportamenti diretti a creare artificiosamente la situazione di bisogno: l’eventuale intento fraudolento deve formare oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri di allegazione e deduzione (Sezioni Unite n. 11353 del 2004).
La sentenza impugnata, non conformandosi a tali principi, è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per i necessari ulteriori accertamenti in fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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