Contributo di solidarietà delle casse privatizzate e riserva di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7489 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà gravante sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, introdotto da un ente previdenziale privatizzato con atto regolamentare, costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. ed è perciò soggetto alla riserva di legge. L’autonomia regolamentare della Cassa, quale risultante dall’art. 3, co. 12, legge n. 335/95, opera entro un perimetro definito — variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e criteri di determinazione del trattamento pensionistico — e non consente l’istituzione di una trattenuta di tal genere. La finalità di equilibrio finanziario di lungo termine, richiesta dall’art. 1, co. 488, legge n. 147/13 come condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali, non è connotato proprio del contributo straordinario di solidarietà, che ha carattere provvisorio e limitato nel tempo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 883/2021, confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire ai pensionati le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei maturati in periodi diversi, tra il 2011 e il 2013. I giudici di merito ritenevano che la Cassa non fosse legittimata ad applicare il contributo, mancando una norma di legge che lo autorizzasse, come invece richiesto dall’art. 23 Cost.
La Cassa proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 509/94, dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del proprio regime previdenziale e di plurime disposizioni di legge, contestando il limite posto alla propria autonomia regolamentare e sostenendo che il contributo mira a garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine. I pensionati resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente, sono dichiarati manifestamente infondati. La Corte ricostruisce un orientamento consolidato che muove da Cass. n. 25212/09 e prosegue, tra le altre, con Cass. n. 31875 e n. 32595 del 2018, Cass. nn. 20, 423, 603, 982 e 16814 del 2019, Cass. n. 28054/20, Cass. n. 6897 e n. 29535 del 2022.
Da tale indirizzo discende, in primo luogo, che l’autonomia regolamentare della Cassa è circoscritta dall’art. 3, co. 12, legge n. 335/95: essa riguarda le variazioni delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Resta estranea a tale perimetro la previsione regolamentare che introduca una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti già quantificati e attribuiti.
In secondo luogo, il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta, come affermato dalla Corte costituzionale n. 173/16, ed è pertanto sottoposto alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co. 488, legge n. 147/13 subordina la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla loro finalizzazione all’equilibrio finanziario di lungo termine: finalità che non connota il contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo.
La Corte respinge l’argomento della ricorrente secondo cui, dopo la modifica dell’art. 3, co. 12, legge n. 335/95 ad opera dell’art. 1, co. 763, legge n. 296/06, sarebbe venuto meno il numerus clausus degli interventi regolamentari. La base giuridica dell’art. 22 del Regolamento risiede nel testo previgente della norma e, anche considerando il solo testo novellato, il potere di istituire il contributo resta escluso perché incompatibile con il sistema del pro rata sul quale è intervenuta la novella. Nessuna specifica confutazione è poi opposta alla statuizione centrale sul carattere provvisorio del contributo.
Il riferimento all’art. 24, co. 24, lett. b), d.l. n. 201/11, conv. con legge n. 214/11, non giova alla Cassa: quella disposizione conferma che il contributo di solidarietà, per la sua natura di prestazione imposta, esige una base legale, e non dimostra la legittimità del diverso contributo qui in discussione, istituito con atto regolamentare. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite. Il giudizio, definito in conformità alla proposta non accettata, integra i presupposti di cui all’art. 380 bis, ult. co., c.p.c. per la condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., come statuito dalle Sezioni Unite nn. 27195 e 27433 del 2023: la ricorrente è condannata a pagare 2.000 euro ai resistenti e ulteriori 2.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.