Prova della consapevolezza della frode carosello grava sull’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 7576 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione finanziaria che contesti la soggettiva inesistenza di operazioni fatturate, inserite o meno in una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. A tal fine occorrono elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore, dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici. Grava altresì sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti di una società di capitali in liquidazione. La ripresa fiscale conseguiva all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 1321/03/17, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che dagli atti non emergeva alcun elemento che, a fronte dell’avvenuta consegna della merce e in assenza di anomalie della transazione commerciale, potesse indurre a ritenere il coinvolgimento in una frode o la consapevolezza della contribuente di parteciparvi. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la società non si è costituita, restando intimata.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso deduceva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 19, 21 e 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972, per avere la Commissione regionale ritenuto che gravasse sull’Amministrazione l’onere di provare la mala fede della contribuente o la consapevolezza di partecipare alla frode.

La Corte ha dichiarato il motivo in parte infondato e in parte inammissibile, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’Amministrazione deve offrire la prova, anche solo indiziaria, della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del destinatario dell’inserimento dell’operazione in un’evasione. La prova della consapevolezza esige la dimostrazione, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.

La Corte ha richiamato sul punto Cass. n. 9851 del 20/04/2018 e, in senso conforme, Cass. n. 11873 del 2018, Cass. n. 17619 del 2018, Cass. n. 21104 del 2018, Cass. n. 27555 del 2018, Cass. n. 27566 del 2018, Cass. n. 5873 del 2019 e Cass. n. 15369 del 2020. Ha inoltre ribadito, con richiamo a Cass. n. 28628 del 2021, che grava sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni, non assolta con la sola esibizione della fattura o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento.

Nel caso concreto, la Commissione regionale ha correttamente applicato tali principi nel ritenere che spettasse all’Amministrazione la prova della consapevolezza della partecipazione alla frode, attraverso l’indicazione di elementi indiziari diversi dalla semplice fittizietà del contraente: prova non fornita, anche in ragione della mancata trascrizione degli elementi posti a fondamento dell’avviso di accertamento, con palese difetto di specificità del motivo in parte qua.

Il ricorso è stato dunque rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della società intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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