Crediti tributari contestati e classamento nel concordato preventivo (Cass. civ. Sez. I n. 21431 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta ovvero in un’apposita classe ad essi riservata. Tale adempimento, che ricade sul debitore ed è oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura da parte del tribunale, risponde a una fondamentale esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio. La sua omissione, da un lato, pregiudica gli interessi di coloro che non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei propri diritti e che possono essere ammessi al voto a norma dell’art. 176 l.fall.; dall’altro, altera le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro valutazioni prognostiche corrette e pienamente informate. In tema di crediti tributari contestati, per effetto della norma speciale di cui all’art. 90, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco e l’accantonamento in sede di omologazione è obbligatorio.
Il Fatto
La corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società e dal suo amministratore avverso la sentenza con cui il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimento della società. In via preliminare la corte ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto in proprio dall’amministratore, non essendo ella fallita in proprio. Nel merito ha confermato la declaratoria d’inammissibilità della domanda di concordato preventivo.
Il tribunale aveva ritenuto non conforme alla legge il trattamento riservato al consistente debito tributario, riveniente da due intimazioni di pagamento, non inserito in alcuna classe omogenea né in apposita classe. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione del contraddittorio, l’erroneo assorbimento del motivo sulla modifica del piano e la valutazione del debito tributario nonostante la sospensione cautelare disposta in sede tributaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili il quinto, il sesto e il settimo motivo, assorbendo i primi quattro. Il quinto e il sesto motivo non si confrontano con le due rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, rimaste del tutto incontestate. La società ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la sentenza che ha ritenuto di impugnare.
Il primo rilievo è che la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non esclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta ovvero in apposita classe ad essi riservata, anche al fine di soddisfare l’esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio. La Corte richiama sul punto Cass. n. 13284 del 2012, con riferimento a crediti erariali contestati, Cass. n. 5689 del 2017, Cass. n. 2424 del 2020 e Cass. n. 14211 del 2022.
Il secondo rilievo è che, a norma dell’art. 90, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973, ove sulle somme iscritte a ruolo sorgano contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti dagli artt. 176, comma 1°, e 181, comma 3°, primo periodo, l.fall. La debitrice avrebbe dovuto procedere all’inserimento dell’agente della riscossione nell’elenco dei creditori, per consentire al giudice delegato di ammetterlo in via provvisoria al voto per la parte chirografaria e al tribunale di disporre gli accantonamenti in sede di omologazione.
La Corte osserva inoltre che, in tema di omologazione ex art. 180 l.fall., il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili. Per i crediti tributari contestati, però, per effetto della norma speciale, l’accantonamento è obbligatorio, essendo rimesso al tribunale solo il potere di determinarne le modalità, come affermato da Cass. n. 15414 del 2018.
Quanto al settimo motivo, la corte d’appello non aveva ricevuto motivi di reclamo sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento, compreso lo stato d’insolvenza. Su tale punto si era formato un giudicato interno, con la conseguenza che nessuna censura può essere proposta in sede di legittimità. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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