Credito IVA ammesso al passivo senza richiesta di privilegio resta chirografo (Cass. civ. Sez. I n. 12029 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione proposta senza la specifica richiesta del privilegio non può essere integrata con atto successivo al deposito dello stato passivo da parte del curatore. La richiesta di prelazione costituisce causa petendi della domanda: la sua omissione non è sanabile in sede di opposizione, configurando una mutatio libelli e non una semplice emendatio. Ne deriva la collocazione chirografaria del credito. La natura comunitaria e armonizzata dell’IVA non impone al giudice di riconoscere d’ufficio il privilegio, ove l’amministrazione finanziaria non lo abbia richiesto, in ossequio ai principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della par condicio creditorum.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società per crediti IVA, ritenute, sanzioni e interessi relativi a un determinato anno di imposta. Il giudice delegato ammetteva il credito in via chirografaria, rilevando che nella domanda non era stato indicato alcun grado di privilegio.

L’Agenzia proponeva opposizione allo stato passivo, sostenendo che la domanda, riferendosi espressamente a credito IVA, ne implicava il riconoscimento privilegiato. Il Tribunale rigettava l’opposizione e compensava le spese. Avverso tale decreto l’Agenzia ricorreva in Cassazione con due motivi, denunciando la violazione dell’art. 62, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 93 l. fall.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati congiuntamente i due motivi, li dichiara infondati e dà continuità all’indirizzo espresso con la pronuncia n. 15702 del 15.7.2011. In tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio non può essere integrata con atto successivo al deposito dello stato passivo.

Tale richiesta, in fattispecie regolata dal d.lgs. n. 169/2007, configura una mutatio libelli e non una emendatio. Da ciò deriva, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini, la considerazione del credito come chirografo. La non sanabilità dell’omissione implica il rigetto dell’opposizione allo stato passivo.

La Corte richiama la pronuncia n. 1331 del 9.1.2017, cui il Tribunale si era conformato, secondo cui l’indicazione del titolo del privilegio integra la causa petendi della domanda e non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto. La sua specificazione per la prima volta in sede di opposizione rende la domanda inammissibile per il suo carattere di novità, come già affermato da Cass. n. 4306 del 19.3.2012.

Viene ribadito che le ragioni di prelazione consentono agli altri creditori di valutare le pretese e di opporsi alle insinuazioni non fondate. Riconoscere un privilegio significa accertare la causa del credito: l’allegazione della singola causa di credito, di fronte a una domanda originariamente generica, introduce un campo di indagine del tutto nuovo.

Quanto alla natura comunitaria dell’IVA, la Corte osserva che, ove l’amministrazione non richieda la collocazione privilegiata, il giudice non può provvedervi d’ufficio, atteso il rigore dei principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, anche a salvaguardia della par condicio creditorum. Il ricorso è quindi rigettato, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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