Assegno vitalizio a vittime di criminalità e estraneità ai circuiti delinquenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9638 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno vitalizio non reversibile previsto dall’art. 2, comma 1, legge n. 407/1998 in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata, l’accertamento della sussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 2 quinquies, comma 1, lett. b), d.l. n. 151/2008 — ossia l’inserimento stabile della vittima in ambienti e rapporti delinquenziali — integra una valutazione di fatto riservata al giudice del merito. Tale accertamento, quando argomentato mediante preciso riferimento agli elementi istruttori acquisiti, non è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.

Il Fatto

Gli eredi di una vittima della criminalità organizzata avevano chiesto il ripristino dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 407/1998, con istanza di riliquidazione ai sensi delle leggi n. 222/2007 e n. 224/2007. Il beneficio era stato dapprima sospeso e poi revocato dall’amministrazione, sul rilievo che la vittima risultava stabilmente inserita in ambienti delinquenziali, condizione ostativa desunta da alcune sentenze penali.

Il Tribunale di Crotone aveva respinto i ricorsi riuniti, ritenendo legittimo il provvedimento di sospensione in applicazione dell’art. 2 quinquies d.l. n. 151/2008. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma, aveva accolto il gravame accertando l’estraneità della vittima ad ambienti malavitosi. Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 quinquies, comma 1, lett. b), d.l. n. 151/2008, applicabile ratione temporis, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la sussistenza della condizione ostativa all’erogazione del beneficio.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Il giudice d’appello aveva tratto la mancanza di condizioni ostative dalla lettura congiunta dei provvedimenti amministrativi adottati e delle sentenze penali richiamate.

Tale operazione costituisce una valutazione di fatto, argomentata mediante preciso riferimento a elementi istruttori. Essa è riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, non potendosi il ricorso per cassazione risolvere in una diversa ricostruzione del materiale probatorio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore delle due distinte parti controricorrenti, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Quanto al contributo unificato, la Corte ha escluso che l’amministrazione statale sia tenuta al pagamento del doppio, richiamando la propria precedente Sez. 6 – L, ordinanza n. 1778 del 29.1.2016: l’obbligo di versare l’importo ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 non trova applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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