Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 30025 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio quando dimostra che il fornitore è un soggetto privo di struttura produttiva, come tale inidoneo a rendere le prestazioni; grava allora sul contribuente la prova contraria dell’effettività del prestatore. Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130/2022, ha natura sostanziale e non processuale, sicché si applica ai soli giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022 e, in ogni caso, non inverte il riparto dell’onere della prova né pregiudica l’operatività delle presunzioni legali che impongono al contribuente la prova contraria. Il socio accomandante risponde per il debito proprio di imposta sui redditi di partecipazione, imputatigli per trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917/1986. Nel processo tributario l’ente impositore assistito da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria ha notificato a una società, già in accomandita semplice e poi trasformata in s.r.l., due avvisi di accertamento per maggior reddito d’impresa ai fini IVA e IRAP, contestando l’utilizzo di due fatture emesse da un fornitore ritenuto società cartiera sulla base di un processo verbale di constatazione. Analoghi avvisi sono stati emessi nei confronti dei due soci per i redditi di partecipazione.

La società e i soci hanno impugnato gli atti innanzi alla giustizia tributaria di primo grado, che ha rigettato i ricorsi; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha confermato la decisione. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’amministrazione ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente. I ricorrenti deducevano la violazione della legge n. 130/2022 e l’omesso esame della documentazione prodotta in appello, dalla quale sarebbe emersa l’effettività delle prestazioni. La Corte ritiene le censure infondate.

Quanto alla lamentata mancata valutazione delle difese documentali, il Collegio richiama il principio per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione; e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali integra un vizio rilevante. I giudici di merito, infatti, hanno confermato l’accertamento non solo per il mancato assolvimento della prova contraria, ma anche perché il fornitore era soggetto privo di struttura produttiva.

La seconda censura, relativa all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, è parimenti infondata. La norma, introdotta dall’art. 6 della legge n. 130/2022, ha natura sostanziale e si applica ai soli giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022: nella specie l’appello era stato depositato il 24 settembre 2021, sicché la disposizione è inapplicabile. Inoltre, essa non comporta alcuna inversione dell’onere probatorio e non pregiudica l’applicabilità delle presunzioni legali tributarie che impongono al contribuente la prova contraria.

Il terzo motivo, relativo alla pretesa legittimazione passiva del socio accomandante, è inammissibile: non coglie la ratio della decisione, che fonda la responsabilità su un debito proprio di imposta per il maggiore reddito imputato al socio ex art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, essendo le operazioni state contabilizzate ancora in capo alla società di persone.

Manifestamente infondato è infine il quarto motivo. L’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992 prevede espressamente la liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari, con riduzione del venti per cento dei compensi. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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