Ricorso improcedibile senza copia autentica con relata di notifica (Cass. civ. Sez. V n. 9636 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, allorché il ricorrente abbia dichiarato nel ricorso di avere ricevuto la notificazione del provvedimento gravato. In tale ipotesi opera il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., con l’onere di depositare la relata entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso costituisce attestazione di un fatto processuale, espressione dell’autoresponsabilità della parte, e non può essere successivamente revocata o corretta, poiché la relativa sanzione è indisponibile dalle parti e va applicata d’ufficio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, con il quale determinava sinteticamente il reddito complessivo netto ai fini IRPEF per l’anno 2008. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, che accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo; la decisione era confermata in appello.
Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente non svolgeva attività difensiva, restando intimata. Il ricorso era avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione dell’improcedibilità del ricorso, assorbendo ogni altra censura. Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; il secondo lamentava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010.
Il Collegio muove dall’art. 369 cod. proc. civ., che impone il deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione e, insieme ad esso, della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione. Ricorda poi l’orientamento consolidato secondo cui, se il ricorrente non allega di avere ricevuto la notificazione della sentenza gravata, il diritto di impugnazione si intende esercitato entro il termine lungo dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.; se invece egli stesso dichiari la notificazione, opera il termine breve di sessanta giorni dell’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
Da tale premessa deriva l’onere di depositare la copia autentica con la relata di notifica, unitamente al ricorso o nei modi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., purché entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. L’inosservanza comporta l’improcedibilità, salvo che il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve dalla pubblicazione e salva l’ipotesi in cui la documentazione sia comunque nella disponibilità del giudice. A sostegno il Collegio richiama, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020 e Cass. n. 15832/2021.
La Corte sottolinea che la dichiarazione di avvenuta notificazione resa nel ricorso è attestazione di un fatto processuale e manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, che non può essere revocata o corretta: non esiste un istituto di correzione degli atti processuali di parte e ammetterla rimetterebbe all’arbitrio del ricorrente l’operatività della sanzione, indisponibile e applicabile d’ufficio.
Nel caso concreto l’Amministrazione aveva essa stessa attestato in ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata il 14 aprile 2016. Essendo superiore a sessanta giorni l’intervallo tra la pubblicazione e la notificazione del ricorso, essa non era dispensata dal deposito della copia autentica con la relata, cui non aveva provveduto, né la documentazione risultava prodotta dalla controparte rimasta intimata. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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