Superamento delle osservazioni sul rendiconto se la documentazione è rinvenuta e congruente (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 74 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo sui rendiconti presentati dal Funzionario delegato ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 123/2011, le osservazioni della Ragioneria territoriale dello Stato devono ritenersi superate quando la documentazione ritenuta inizialmente mancante risulti in realtà presente in atti e congruente con gli ordinativi di pagamento, la stampa dei titoli estinti e il Modello 27 C.G. La parziale fondatezza delle osservazioni sussiste, invece, quando l’illeggibilità dei giustificativi di spesa impedisca la verifica della corrispondenza tra le somme erogate e quelle rendicontate, gravando sul soggetto che richiede il finanziamento l’onere di fornire idonea documentazione comprovante le spese.

Il Fatto

La Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila aveva formulato osservazioni sui rendiconti relativi ai capitoli n. 7441 e n. 8105 dell’esercizio 2020 del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura, rappresentando la mancata allegazione della documentazione relativa agli ordinativi di pagamento emessi sui capitoli. Successivamente, con i certificati di mancato discarico, aveva dichiarato che il Funzionario delegato non aveva risposto alle richieste di chiarimenti.

A seguito dell’istruttoria della Sezione, la Ragioneria aveva corretto le proprie precedenti affermazioni, precisando che i rendiconti sarebbero stati “esaminati” e non “discaricati” e che aveva rinvenuto, all’interno del sistema informatico, documentazione erroneamente inserita dall’amministrazione controllata nella sezione “Fascicolo Rendiconto”. Con la deliberazione n. 58/2026/GEST la Sezione aveva sospeso il giudizio in attesa delle determinazioni definitive della Ragioneria.

La Motivazione della Corte

In riferimento al capitolo n. 7441, la Sezione ha rilevato che tutti i decreti di autorizzazione al pagamento del Segretario regionale fanno riferimento al D.M. rep. 91 del 13 febbraio 2020, relativo alla programmazione degli interventi finanziari in favore degli aventi diritto ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). I decreti richiamavano il certificato di nulla osta al pagamento sottoscritto dal Soprintendente, il consuntivo di spesa, il certificato di collaudo e l’indicazione delle spese ammissibili e dell’aliquota di erogazione del contributo.

Il Collegio ha accertato che le somme autorizzate corrispondono a quelle indicate nei singoli ordinativi secondari, nella stampa dei titoli estinti e nel Modello 27 C.G. e che, pertanto, non vi sono ragioni per dubitare dell’esistenza e della veridicità della documentazione richiamata nei decreti di autorizzazione ai pagamenti. Le osservazioni della Ragioneria, alla luce della documentazione rinvenuta a seguito dell’istruttoria, sono state dichiarate superate.

Per il capitolo n. 8105, relativo a un unico ordine di pagamento, la Ragioneria aveva evidenziato la scarsa leggibilità di molti giustificativi di spesa, che non consentiva la puntuale verifica degli importi e degli altri elementi essenziali delle contabili di pagamento, precludendo il discarico del rendiconto. La Sezione ha osservato che la scarsa leggibilità, in alcuni casi superabile dalla lettura combinata con altra documentazione, ha riguardato soprattutto l’erogazione degli stipendi del personale dipendente, per i quali non è sempre possibile verificare la corrispondenza tra la somma oggetto di bonifico e quella indicata nella busta paga.

Il Collegio ha affermato che il soggetto che richiede l’erogazione di un finanziamento ha l’onere di fornire idonea documentazione comprovante le spese delle quali chiede il rimborso, e che la criticità relativa alla leggibilità rende parzialmente fondata l’osservazione della Ragioneria. La Sezione ha quindi accertato la parziale fondatezza delle osservazioni per il capitolo 8105 e il superamento per il capitolo 7441, disponendo la trasmissione della deliberazione alla Ragioneria territoriale e al Segretariato regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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