Verifica sulla tempestività dei pagamenti e obblighi informativi del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 34 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali da parte degli enti locali, rilevato in termini di tempi medi ponderati di ritardo, configura un profilo di criticità gestionale che la Sezione regionale di controllo è tenuta a verificare, anche attraverso l’esame degli adempimenti informativi previsti dall’art. 41, d.l. n. 66/2014. Tale norma impone che il prospetto attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza e l’indicatore annuale di tempestività sia sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario dell’ente e allegato alla relazione sulla gestione del rendiconto. L’omessa sottoscrizione da parte del legale rappresentante determina un parziale inadempimento dell’obbligo informativo, pur non essendo richiesta l’adozione del Fondo di garanzia debiti commerciali laddove i ritardi non superino le soglie previste dalla legge. La Sezione, nell’esercizio del controllo, può prendere atto delle misure organizzative adottate dall’ente per ricondurre i tempi di pagamento nei termini e raccomandare il consolidamento dei risultati positivi raggiunti.
Il Fatto
Nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione ha esaminato i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’economia, rilevando per il Comune di Tribano ” ritardi nei pagamenti, in termini di tempi medi ponderati di ritardo, per il periodo riferito al primo semestre 2025, pari a 13,21 giorni“. Con nota istruttoria, l’ente è stato invitato a fornire chiarimenti in ordine alla regolarità degli obblighi di pubblicazione, al contenuto della relazione sulla gestione e alle misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti. Il Comune ha riscontrato le richieste, specificando i dati pubblicati e le ragioni delle criticità, rappresentate da una fase di riorganizzazione del personale e da una momento difficoltà di cassa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo in materia di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, muovendo dalla direttiva 2000/35/CE e dalla successiva direttiva 2011/7/UE, attuate con il d.lgs. n. 231/2002 e il d.lgs. n. 192/2012, per giungere agli obblighi di pubblicazione e informativi introdotti dal d.l. n. 66/2014 e alle misure sanzionatorie previste dalla legge n. 145/2018. Quest’ultima ha istituito il Fondo di garanzia debiti commerciali, parametrato all’indicatore di ritardo annuale e alle percentuali di mancata riduzione del debito.
In relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, l’ente ha dichiarato di aver provveduto con regolarità, con riferimento all’indicatore di tempestività sino al terzo trimestre 2025; la Sezione prende atto della circostanza.
Quanto all’art. 41, d.l. n. 66/2014, la Sezione rileva un adempimento parziale. Il Comune ha allegato al rendiconto 2024 il prospetto con l’indicatore di tempestività, sottoscritto però solo dal responsabile finanziario e non dal legale rappresentante, come richiesto dalla norma. La Sezione rammenta la necessità della doppia sottoscrizione e raccomanda il puntuale adempimento per il futuro.
Con riguardo alle misure per assicurare la tempestività dei pagamenti, l’ente ha rappresentato che l’indicatore annuale 2024 era negativo e che il dato positivo del secondo trimestre 2025 era transitorio, dovuto all’inserimento di nuovo personale, al cambio dei responsabili e a una momentanea difficoltà di cassa per i pagamenti di lavori PNRR. La Sezione prende atto e raccomanda di proseguire con le misure adottate, a fronte di una proiezione a fine 2025 con indicatore nuovamente negativo.
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Nota della Redazione
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