Proventi da sanzioni del codice della strada vanno contabilizzati come entrate extratributarie (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 97 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
I proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada conservano natura extratributaria e vanno ascritti alla tipologia dei proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, indipendentemente dagli accordi gestionali intercorsi tra l’Unione dei comuni e gli enti compartecipanti. L’affidamento del servizio di polizia municipale all’Unione non muta la qualificazione della risorsa, che non può essere contabilizzata tra i trasferimenti da altre amministrazioni. L’ente deve provvedere alla corretta imputazione in bilancio e, ove la risorsa non risulti impiegata al termine dell’esercizio, alla sua allocazione nel rendiconto nell’ambito della quota vincolata per legge e principi contabili del risultato di amministrazione. La conclusione senza rilievi dell’esame non equivale a valutazione positiva degli aspetti non riscontrati.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Fucecchio, come rappresentati nella relazione dell’organo di revisione trasmessa tramite l’applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti e negli atti acquisiti in istruttoria tramite il sistema Con.Te., oltre che nei documenti contabili acquisiti d’ufficio tramite BDAP.

L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le relative componenti, la capacità di indebitamento, il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, tenendo conto anche degli esiti del referto sull’impatto finanziario del Covid-19 negli enti locali toscani. Dopo la richiesta di chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori, il Comune ha fornito le precisazioni richieste.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama il quadro delle proprie funzioni di controllo. L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 impone agli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla Corte dei conti la relazione sul rendiconto, formulata secondo criteri e linee guida definiti dalla Corte stessa.

L’art. 148-bis Tuel attribuisce alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi annuali, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.

L’esame dei rendiconti 2020 e 2021 non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La Sezione ha tuttavia rilevato una problematica relativa alla contabilizzazione dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada. Poiché il servizio di polizia municipale è affidato all’Unione dei comuni, tali proventi vengono contabilizzati nell’ambito dei “trasferimenti da altre amministrazioni”.

Il Collegio ritiene che, indipendentemente dagli accordi di natura gestionale tra Unione e singoli enti compartecipanti, la natura extratributaria dell’entrata — ascrivibile alla tipologia “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” — non possa subire modifiche. Ne consegue l’obbligo, per l’ente, di provvedere alla corretta contabilizzazione della risorsa in bilancio e, qualora la stessa non risulti impiegata al termine dell’esercizio, alla sua puntuale allocazione in sede di rendiconto, nell’ambito della quota vincolata per legge e principi contabili del risultato di amministrazione.

La Sezione precisa infine che la conclusione senza rilievi non implica valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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