Inammissibile il giudizio di conto per rendiconto difforme dal modello 21 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 92 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto dell’agente contabile della riscossione redatto in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, e carente degli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in tesoreria con i relativi importi, non è qualificabile come conto giudiziale. La mancanza di tale elemento essenziale impedisce l’instaurazione del giudizio di conto, che va pertanto dichiarato inammissibile. Il conto che, pur redatto su modello irrituale, contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 risponde invece alle finalità cui è preordinato e incardina il giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune, relativo ai diritti di front office anagrafe, carte d’identità cartacee e carte d’identità elettroniche per l’esercizio finanziario 2022. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha rilevato che il conto non era stato redatto in conformità al modello 21 del d.p.r. n. 194/1996, risultando incompleto per la mancanza degli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in tesoreria, con i relativi importi.

L’agente contabile ha depositato, con memoria, un nuovo conto completo e conforme al modello ministeriale, al fine di consentire una valutazione nel merito. All’udienza il Pubblico Ministero ha rilevato la conformità del conto trasmesso al modello 21 e ha chiesto dichiararne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione, interna al d.p.r. n. 194/1996, tra i due modelli di conto previsti per le attività di economo e di riscuotitore. Per il conto dell’economo è previsto il modello 23; per l’agente contabile della riscossione il modello 21, nel quale devono essere indicate le generalità dell’agente, il periodo di gestione, il numero d’ordine dell’operazione e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, del numero di quietanza e del relativo importo.

Nel conto in esame difetta ogni indicazione relativa agli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in tesoreria con i relativi importi, come previsto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali, e dall’art. 116 del regolamento di contabilità comunale. La Corte richiama il principio per cui, ancorché redatto su modello irrituale rispetto all’art. 620 R.D. n. 827/1924, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 — scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, con conseguente incardinamento del giudizio.

Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale degli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento non consente la qualifica dell’atto come rendiconto, né, a maggior ragione, come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio avanti la Corte. Non è quindi ammissibile, mancandone uno degli elementi essenziali, un giudizio di conto su un atto erroneamente qualificato “conto giudiziale”.

Il Collegio, prendendo atto del deposito del nuovo conto da parte dell’agente contabile, ritiene che lo stesso debba essere depositato secondo le modalità operative della Sezione giurisdizionale regionale, mediante l’applicativo Giudico. Ne consegue la necessità di un nuovo deposito del conto. Il giudizio è dichiarato inammissibile, con obbligo per l’agente contabile di depositare il conto nelle forme rituali, e nulla è disposto per le spese stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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