Parifica del conto economale e principio di alterità tra agente e controllore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 9 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, la coincidenza soggettiva tra l’agente contabile e il responsabile del servizio finanziario che parifica il conto integra una grave irregolarità, ostativa all’approvazione del conto stesso. La parificazione è atto di controllo interno e postula un’indefettibile esigenza di alterità, prima ancora che di indipendenza, tra soggetto controllore e soggetto controllato. Dall’inosservanza del principio di alterità discende l’assenza di idonea parificazione e, quindi, l’impossibilità di procedere a qualsiasi verifica giudiziale sul conto. La relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce invece adempimento diverso e non condizione di procedibilità, ma la sua omissione è addebitabile all’amministrazione, non all’agente.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un Comune per l’esercizio 2018, resa dall’economo nominato. Il conto esponeva un’anticipazione iniziale, pagamenti e rimborsi periodici di pari importo, oltre alla restituzione integrale dell’anticipazione entro la chiusura dell’esercizio. La quadratura finale risultava rispettata.

Il magistrato istruttore ha comunque rilevato profili di irregolarità: la redazione su modello non conforme, la concentrazione dei buoni economali in un’unica data in corrispondenza dei rimborsi, la genericità delle descrizioni di spesa e l’estraneità di talune voci rispetto alle ipotesi regolamentari. Rilevava inoltre che l’agente aveva parificato il proprio conto in qualità di responsabile del servizio finanziario, con conseguente violazione del principio di alterità, e che mancava la relazione dell’organo di controllo interno. Il Comune e l’agente hanno depositato memorie, invocando la regolarità del conto e il discarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal regolamento comunale di contabilità, che all’art. 71 delimita l’ambito delle spese sostenibili a carico del fondo economale e all’art. 72, comma 3 impone all’economo il versamento integrale in tesoreria del fondo non utilizzato. Su tale base il Collegio esamina il profilo assorbente della parificazione.

La giurisprudenza contabile consolidata, richiamata dalla Sezione, afferma che l’attività di verifica presupposta dalla parificazione non può essere svolta dal medesimo agente che ha reso il conto, per elementare esigenza di alterità tra controllore e controllato (Sez. Piemonte n. 10/2018; Sez. Veneto n. 174/2022 e n. 309/2022; Sez. Campania n. 589/2024). Qualora l’agente sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario o ne rivesta la responsabilità, la competenza a parificare spetta al Segretario Comunale, in funzione sostitutiva, o in via residuale al Sindaco.

Dall’omessa osservanza del principio di alterità discende, quale corollario, l’assenza di idonea parificazione e dunque l’improcedibilità di qualsiasi verifica giudiziale, costituendo la parifica fase imprescindibile per l’esame del conto (Sezioni Riunite n. 22/2016/QM; Sez. Emilia Romagna n. 42/2024). L’irregolarità è ritenuta assorbente.

Il Collegio non omette di rilevare, in via ulteriore, che le spese economiche sono giustificate solo dall’urgenza e dalla non programmabilità, restando escluse quelle non finalizzate al funzionamento degli uffici (Sez. Veneto n. 79/2024; Sez. Calabria n. 133/2024). Le spese di rappresentanza, in particolare, debbono rivestire i caratteri dell’inerenza, dell’ufficialità e dell’eccezionalità. Quanto alla relazione ex art. 139 c.g.c., essa è obbligatoria ma non condizione di procedibilità, e la sua omissione grava sull’amministrazione.

Il conto, pertanto, non è approvato e l’agente non è ammesso a discarico. Non si provvede sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *