Malattia e spostamenti non escludono lo stato invalidante (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prova dell’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante il periodo di assenza per malattia non equivale automaticamente a prova dell’insussistenza della condizione invalidante che giustifica la mancata prestazione lavorativa. L’accertamento del danno erariale per indebita percezione della retribuzione richiede una valutazione specifica del caso concreto, che metta in relazione l’infermità diagnosticata con le circostanze caratterizzanti la presenza dell’interessato in luoghi diversi dal domicilio dichiarato. Gli spostamenti e gli acquisti rilevati tramite strumenti di pagamento e tabulati telefonici, ove genericamente riferiti alla frequentazione di locali pubblici, non sono di per sé caratterizzati da evidente e oggettiva incompatibilità con la condizione sanitaria certificata. Al di fuori delle fasce di reperibilità, la cui violazione è illecita e sanzionabile in sede lavoristica, il paziente non è giuridicamente obbligato a rimanere presso il domicilio dichiarato.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia ha citato in giudizio un graduato in ferma volontaria, già in servizio presso l’11° Reggimento Bersaglieri e posto in congedo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 1.864,91. L’accusa riguardava la simulazione di patologie, in realtà non sofferte o comunque prive di natura invalidante, mediante l’invio di certificati medici al Corpo di appartenenza, con conseguente indebita percezione della retribuzione senza prestazione dell’attività lavorativa.

L’azione traeva origine dalla comunicazione della Procura Militare di Verona, che aveva esercitato l’azione penale per simulazione di infermità continuata e truffa militare aggravata e continuata. Il convenuto, rimasto contumace, non ha riscontrato l’invito a dedurre né si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente osservato che l’ipotesi accusatoria si fondava su un assunto di portata generale: se all’interessato è stata diagnosticata una determinata infermità e questi non è reperibile al domicilio ma risulta altrove, deve ritenersi che non versi in condizione invalidante e che, pertanto, le retribuzioni percepite durante l’assenza costituiscano danno erariale.

Tale assunto non ha, però, riconosciuto portata generale. Secondo ragionevolezza, appare necessaria una valutazione specifica che metta in relazione l’infermità diagnosticata con le circostanze della presenza in luoghi diversi dal domicilio dichiarato per il riposo e le cure. La Corte ha evidenziato come non tutte le infermità che giustificano la mancata prestazione lavorativa comportino l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività: essere temporaneamente inidonei al servizio non significa essere inidonei rispetto a ogni attività umana.

Nel caso di specie, le patologie certificate erano una sospetta lesione al piede con artralgia acuta, una gastroenterite e un trauma contusivo al polso. Le prove offerte dalla Procura – pagamenti tramite POS e tabulati telefonici che collocavano il militare in località balneari e in esercizi pubblici – dimostravano soltanto che il convenuto si trovava dove i suoi dispositivi erano stati rilevati, ma non l’incompatibilità di tali spostamenti con la condizione sanitaria certificata.

La Corte ha precisato che nessun obbligo giuridico impone al paziente, al di fuori delle fasce di reperibilità, di restare presso il domicilio dichiarato, potendo l’uscita e il movimento far parte della terapia. Non sono state prodotte prove di attività oggettivamente incompatibili con le infermità, né sono emersi elementi attestanti anomalie nei certificati medici, la cui autenticità non è stata messa in discussione.

La Corte ha quindi concluso che la mancata prova dell’insussistenza della condizione invalidante comporta l’assoluzione del convenuto, con nulla per le spese in ragione della contumacia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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