Riliquidazione pensione indiretta su inabilità assoluta e domanda dei superstiti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 92 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I superstiti del dipendente pubblico deceduto in servizio sono legittimati a proporre la domanda di riconoscimento della pensione di inabilità assoluta già maturata in capo al dante causa ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, non essendo la morte in servizio un fattore preclusivo dell’accertamento postumo del diritto. Il requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e i requisiti contributivi previsti dagli artt. 2 e 4 della legge n. 222/1984 vanno verificati con riferimento alla data in cui la fattispecie si perfeziona, cioè alla cessazione dal servizio, e non al momento meramente procedimentale dell’istanza dei superstiti. Il criterio di calcolo della pensione segue il tenore letterale della norma, che ancora la maggiorazione figurativa ai limiti di età previsti per il collocamento a riposo vigenti tempo per tempo, fermo il tetto di 40 anni di anzianità e dell’80% della base pensionabile.
Il Fatto
La ricorrente, vedova, unitamente agli orfani compartecipi di un vigile del fuoco deceduto per atto autolesionistico il 21 ottobre 2015, chiedeva all’INPS la riliquidazione della pensione indiretta già erogata. L’Istituto aveva calcolato il trattamento sull’anzianità effettivamente maturata, pari a 31 anni e un mese, applicando la disciplina della inabilità relativa.
I superstiti assumevano invece che il de cuius versasse, all’epoca del decesso, in una condizione di inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa, con conseguente applicazione dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995. L’INPS rigettava l’istanza amministrativa, eccependo che la domanda doveva essere presentata dal dipendente in attività di servizio e che, essendo il decesso avvenuto nel 2015, difettava il requisito contributivo dei tre anni nel quinquennio precedente l’istanza di luglio 2022. Il ricorso giungeva così alla Sezione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto disposto, con ordinanza n. 10/2023, una consulenza medica per verificare il quadro patologico del dipendente alla data di cessazione dal servizio. Il parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, depositato il 28 ottobre 2025, ha accertato che alla data del decesso il lavoratore era affetto da disturbo bipolare misto e disturbo ossessivo-compulsivo, in quadro di inabilità assoluta e permanente ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995. Il giudice ha ritenuto tale parere attendibile, coerente ed esauriente, confermando la facoltà del giudice pensionistico di avvalersi degli organi pubblici di consulenza medico-legale.
Sul piano sanitario, la Corte ha chiarito che è irrilevante che l’accertamento sia sopravvenuto in sede giudiziale e non in costanza di servizio: la norma primaria non contempla alcuna preclusione in tal senso, né la circostanza che la certezza del diritto sia raggiunta dopo il decesso incide sul perfezionamento della fattispecie.
Quanto alla legittimazione dei superstiti, il giudice ha escluso che l’art. 184 del d.P.R. n. 1092/1973 o il D.M. n. 187/1997 possano confinare la proponibilità alla sola domanda personale del dipendente in vita. Il rinvio al decreto ministeriale resta circoscritto alle modalità applicative e non può conformare il diritto sostanziale. Richiamata la giurisprudenza contabile di appello (Sez. II Appello nn. 719/2016, 291/2017, 495/2018; Corte dei conti Lombardia n. 262/2010), la domanda dei superstiti è stata ritenuta ammissibile quando il decesso sia avvenuto in servizio prima che il dipendente potesse presentare l’istanza.
Sul requisito contributivo, il giudice ha valorizzato il rinvio agli artt. 2 e 4 della legge n. 222/1984: i cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio, vanno verificati con riferimento alla situazione del dante causa alla data di cessazione dal servizio, non alla data dell’istanza dei superstiti. Diversamente, l’evento morte finirebbe per elidere la tutela solidaristica disegnata dall’ordinamento.
Infine, sul criterio di calcolo, la Corte ha aderito all’interpretazione che àncora la maggiorazione figurativa ai limiti di età vigenti tempo per tempo, con applicazione della disciplina post-Fornero e non del limite cristallizzato ai 60 anni, fermo il tetto dei 40 anni di anzianità e dell’80% della base pensionabile. Il ricorso è stato accolto, con compensazione delle spese per la natura tecnica della controversia.
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Nota della Redazione
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