Danno erariale da assenze ingiustificate: autonomia dal giudizio penale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 55 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale il danno da ingiustificate assenze dal servizio è configurabile in modo autonomo rispetto alle contestate fattispecie di reato, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità giuridica che imponga la sospensione del processo contabile ai sensi dell’art. 106 c.g.c.. L’accertamento della condotta illecita segue il criterio del “più probabile che non” proprio del giudizio contabile, sicché l’assoluzione penale per non provata falsità dei certificati medici non esclude il danno, ove le condotte tenute nel periodo di malattia siano incompatibili con la prescrizione di riposo e cure. Le intercettazioni telefoniche legittimamente disposte in sede penale sono pienamente utilizzabili nel processo erariale, non estendendosi a domini processuali diversi il divieto dell’art. 270 cod. proc. pen.. Il danno all’immagine ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone invece la sussumibilità della condotta nella fattispecie tipica e una sentenza penale irrevocabile di condanna.

Il Fatto

Con la sentenza di primo grado, la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana aveva accolto la domanda della Procura contabile e condannato un ispettore capo della Polizia di Stato al pagamento, in favore del Ministero dell’interno, di complessivi euro 78.261,67. Le poste di danno attenevano al periodo di assenza per malattia protrattosi per 385 giorni negli anni dal 2014 al 2016, all’indebita percezione dell’equo indennizzo e al danno all’immagine.

L’appellante contestava la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale sui medesimi fatti, l’utilizzabilità delle intercettazioni, la valutazione delle certificazioni mediche e del nesso tra patologia e servizio, nonché l’applicabilità della norma speciale sul danno all’immagine al personale in regime di pubblico impiego non contrattualizzato. Nelle more, il giudice penale aveva assolto l’imputato con formula piena per la pretesa falsità dei certificati e per prescrizione quanto alla malattia asserita come causa di servizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello rigetta anzitutto il motivo sulla sospensione. Condizione della pregiudizialità giuridica è un vincolo di consequenzialità tale che un giudizio costituisca antecedente logico indispensabile dell’altro, con efficacia di giudicato. Nel caso la configurabilità del danno erariale è autonoma rispetto ai reati contestati, basati su presupposti di fatto e di diritto non coincidenti.

Inammissibile, ai sensi dell’art. 193 c.g.c., è il motivo sull’inutilizzabilità delle intercettazioni, non prospettato in primo grado. Nel merito è comunque infondato: la nozione di diverso procedimento di cui all’art. 270 cod. proc. pen. resta limitata all’ambito penale, sicché gli esiti delle intercettazioni legittimamente acquisite sono valutabili quali elementi di prova nel processo erariale.

Sulla prima voce di danno, la Corte osserva che l’assoluzione penale per non provata falsità dei certificati non vale a escludere che gli stessi fossero fondati su una rappresentazione non veritiera dei sintomi. Le condotte accertate nel periodo di malattia — attività di vigilanza per un’impresa privata, allenamenti intensivi e partecipazione a competizioni, ristrutturazione dell’abitazione — dimostrano, secondo il criterio del “più probabile che non”, la mancanza di valide ragioni a giustificazione delle assenze. La condotta è connotata da dolo, essendo l’appellante consapevole della non necessità del riposo.

Confermata è anche la statuizione sull’equo indennizzo: il diritto non è connesso allo svolgimento di attività astrattamente pericolose, ma alla concreta causazione della patologia da una specifica attività di servizio. L’ammissione contenuta in una conversazione intercettata, con cui l’appellante riconosce di aver saputo già nel 1993 di essere affetto da epatite, prova il dolo nella percezione del beneficio.

La Corte riforma invece la decisione sul danno all’immagine: l’assoluzione definitiva per la falsità dei certificati esclude la sussumibilità nella fattispecie dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, né ricorrono gli ordinari presupposti risarcitori in assenza di sentenza penale irrevocabile di condanna. Il relativo importo di euro 10.000,00 è scomputato. Esclusa l’applicazione del potere riduttivo per la connotazione dolosa delle condotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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