Responsabilità erariale per contributi PAC e carburante agevolato su terreni perduti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 30 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di servizio agli effetti della responsabilità amministrativo-contabile non si esaurisce nel vincolo organico tra amministrazione e dipendente, ma si estende a ogni soggetto, anche privato, che cooperi con l’amministrazione all’attuazione di un interesse pubblico attraverso la gestione di risorse economiche pubbliche. La percezione di contributi comunitari, di titoli PAC e di agevolazioni fiscali sul carburante agricolo, fondata sulla falsa attestazione della conduzione di terreni non più nella disponibilità dell’azienda, integra una condotta contra ius produttiva di danno erariale. L’accertamento del danno può fondarsi sugli elementi raccolti nel fascicolo processuale penale e sui provvedimenti del giudice penale. La confisca penale, quale pena accessoria, ha natura e finalità diverse dalla condanna giuscontabile e non è scomputabile dal quantum risarcitorio.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale l’amministratore e legale rappresentante di una società agricola, cancellata dal registro delle imprese, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi euro 58.580,24. La pretesa riguardava contributi comunitari erogati dall’organismo pagatore, il valore di titoli PAC indebitamente mantenuti e le agevolazioni fruite sul prezzo del carburante agricolo.
Secondo l’atto di citazione, la società aveva acquistato terreni da un ente pubblico con patto di riservato dominio; il contratto era stato risolto di diritto per morosità. Nonostante la perdita del titolo di conduzione, l’amministratore aveva continuato a presentare domande di aiuto e domande per il carburante agevolato, attestando falsamente la disponibilità delle superfici. Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva ed era dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la sussistenza del rapporto di servizio in capo all’amministratore, in quanto soggetto attuatore di un programma pubblico finanziato con risorse europee e nazionali. La riscossione del contributo pubblico determina l’insorgenza del rapporto funzionale tra operatore economico ed ente erogatore. Poiché la società era ormai estinta, la responsabilità erariale attinge il solo legale rappresentante, dotato dei poteri di gestione e rappresentanza.
Sul piano oggettivo, la Corte ha ritenuto provato il disegno illecito unitario. Dalle indagini di polizia giudiziaria risultava che il contratto di acquisto era stato risolto per morosità e che, da quella data, la superficie potenzialmente ammissibile era pari a zero. Ciò nonostante, nelle domande uniche di pagamento relative agli anni dal 2020 al 2022 il convenuto aveva dichiarato di essere agricoltore attivo e di avere la titolarità della conduzione dei terreni al 15 maggio dell’anno di campagna.
La medesima falsa attestazione sorreggeva l’attivazione dei titoli PAC e le domande per lo sconto d’accisa sul carburante agricolo, presentate ai sensi del d.lgs. n. 504/1995 e del D.M. n. 454/2001. Il Collegio ha richiamato l’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013, che esclude i benefici per chi abbia creato artificialmente le condizioni per conseguirli, e l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che sancisce la decadenza dai benefici in caso di dichiarazione non veritiera.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo, desunto dalla reiterazione, sistematicità e organizzazione delle condotte, protratte per più annualità. L’omessa comunicazione della perdita del titolo di conduzione al centro di assistenza agricola aveva consentito di mantenere inalterata la consistenza territoriale e di ostacolare l’individuazione degli illeciti. Il nesso di causalità è stato accertato secondo il criterio del “più probabile che non”.
Il danno è stato quantificato in euro 58.580,24, di cui euro 33.867,86 in favore dell’organismo pagatore ed euro 24.712,38 in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Corte ha escluso che la confisca disposta in sede penale, di natura sanzionatoria e introitata da soggetto diverso dal danneggiato, possa ridurre il quantum, salvo il recupero di somme puntualmente riferibili ai medesimi titoli e annualità.
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Nota della Redazione
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