L’improcedibilità del giudizio di conto per mancata sottoscrizione e parificazione del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 42 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile privo della sottoscrizione, digitale o analogica, dell’agente stesso è giuridicamente inesistente, poiché la spendita del nome costituisce requisito di esistenza giuridica dell’atto e di assunzione della relativa responsabilità, ex artt. 1325, n. 4, e 1418, secondo comma, cod. civ. e artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.. La parificazione del conto, intesa come attestazione di conformità alle scritture dell’amministrazione, è imprescindibile presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c. e dell’art. 618 del r.d. n. 827/1924. La mancanza della sottoscrizione o della parificazione non è una mera irregolarità, ma determina la improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, rimetteva al Collegio la questione della procedibilità dell’esame del conto giudiziale reso dall’agente contabile/economo del Comune di Castelmezzano per l’esercizio finanziario 2022, evidenziando che il conto risultava privo della firma digitale o analogica dell’agente contabile e depositato senza l’attestazione di parificazione.
All’udienza, l’agente contabile dichiarava che la mancata sottoscrizione era dovuta a una mera svista, essendo egli già in possesso della firma digitale dal 2022, anno di collocamento in pensione. Il Pubblico Ministero concordava con le richieste del Magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che l’improcedibilità del giudizio può essere pronunciata solo in due casi: per inesistenza giuridica o fattuale del conto, ossia quando l’atto è privo dei requisiti minimi di forma-sostanza per essere qualificato come tale, e per mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione.
Quanto alla sottoscrizione, essa costituisce requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità dell’atto. La funzione pubblicistica dell’agente contabile, consistente nel maneggio di denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, quale documentazione di tale maneggio, rendono la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell’atto. In mancanza di un conto validamente sottoscritto, il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.
Con riguardo alla parificazione, la Corte ne afferma la natura di imprescindibile presupposto processuale, in quanto imposta da norme di carattere generale prima del deposito del conto, e solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente in giudizio. Il giudice relatore, prima di procedere all’esame, deve verificarne l’avvenuta parificazione. Tale ricostruzione è confermata dalle Sezioni Riunite in sede consultiva (parere n. 4/2020 del 10 settembre 2020).
Nella fattispecie, il conto era privo sia della sottoscrizione dell’agente contabile sia dell’atto di parificazione o di un equipollente visto di regolarità. La Corte dichiara, conseguentemente, improcedibile il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di provvedere alla parificazione e approvazione del conto e alla sua successiva trasmissione alla Sezione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono addebitate all’agente contabile.
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Nota della Redazione
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