Asservimento uso pubblico non trasferisce proprietà senza decreto art 42 bis (TAR Lombardia n. 422 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’asservimento volontario di un’area privata all’uso pubblico ad opera del proprietario non incide sulla titolarità del diritto di proprietà, ma ne conforma unicamente le facoltà di godimento, e non integra un titolo di trasferimento automatico del bene. Esso, pertanto, resta estraneo al procedimento espropriativo e non esonera l’amministrazione, una volta conclusi i lavori, dall’obbligo di adottare il provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, unico strumento di regolarizzazione dell’utilizzo sine titolo di beni privati per scopi di interesse pubblico. Le pretese di carattere patrimoniale, ivi comprese la contestazione del valore venale e la spettanza degli indennizzi, sono riservate al giudice ordinario ex art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, restando logicamente subordinate all’accertamento del regime proprietario del bene.

Il Fatto

Una società e il suo legale rappresentante, proprietari di un compendio immobiliare sito nel territorio di un Comune, agiscono davanti al giudice amministrativo per accertare l’illegittimo protrarsi dell’occupazione di alcune porzioni immobiliari, interessate dalla realizzazione di una nuova strada comunale. I lavori avrebbero comportato la loro trasformazione irreversibile in assenza del decreto di esproprio.

Il Comune aveva inizialmente ricompreso le aree nel piano particellare, salvo poi escluderle dal procedimento espropriativo, sul rilievo di un risalente e spontaneo asservimento all’uso pubblico derivante da una licenza edilizia del 1976. I ricorrenti chiedono l’accertamento dell’illegittimità e la condanna dell’ente a emanare l’atto di acquisizione, con corresponsione dell’indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La condotta dell’amministrazione non è un mero comportamento materiale, ma l’esito patologico di un procedimento regolarmente avviato, comprensivo di dichiarazione di pubblica utilità: si tratta di occupazione appropriativa e non di occupazione usurpativa, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

Infondata è anche l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse, perché la servitù di uso pubblico non fa perdere al proprietario il diritto dominicale, che resta pienamente tutelabile. La prescrizione, inoltre, non opera, trattandosi di illecito di natura permanente, che perdura finché non cessa l’apprensione materiale del bene.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 come procedimento ablatorio sui generis, volto a ricondurre a legalità situazioni di utilizzo senza titolo, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2020. Il Collegio distingue i moduli convenzionali sostitutivi dell’atto acquisitivo — come la cessione volontaria ex art. 45 — e quelli meramente preliminari, dalle forme di asservimento ad uso pubblico, che non incidono sulla titolarità del bene.

Su queste basi si afferma che il titolo del 1976, prevedendo unicamente lo spostamento della recinzione, ha costituito solo un diritto di utilizzazione dei terreni in vista dell’infrastruttura. I proprietari hanno rinunciato a contestare la localizzazione dell’opera, ma conservano il diritto di ottenere l’allineamento della situazione di diritto allo stato di fatto. L’occupazione è dunque legittima in origine, ma dopo la conclusione dei lavori diviene necessario il provvedimento espresso ex art. 42 bis, entro 90 giorni dal deposito.

Le questioni patrimoniali, compresa la gratuità dell’asservimento, sono rimesse al giudice ordinario ex art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, n. 4025 del 2020 e n. 8559 del 2021. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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