Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 434 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il creditore di un’obbligazione di facere dell’Amministrazione può agire dopo il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, maturato dalla notificazione del titolo esecutivo. A seguito dell’D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale. Sugli interessi, la sentenza ottemperanda opera da limite: quelli maturati dal giudicato al saldo spettano ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., mentre non sono dovuti per il periodo antecedente la formazione del giudicato se non riconosciuti nel titolo. Il commissario ad acta nominato per l’inadempimento agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Brescia la sentenza n. 390/2024, con cui è stato accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La pronuncia è passata in giudicato.
Non essendo stata data esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’attuazione del comando e il riconoscimento degli interessi legali dal momento della maturazione del credito fino al saldo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza n. 390/2024 è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 19.3.2025: è pertanto integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
È risultato altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 3.5.2024, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto prima di tale scadenza.
Il Tribunale ha poi ricordato che, per effetto della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non impone più l’apposizione della formula esecutiva: è sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. Nel caso concreto la notificazione del titolo è avvenuta il 3.5.2024 e quella del ricorso introduttivo il 21.3.2025.
Quanto agli interessi, la difesa della ricorrente ne ha invocato il riconoscimento dalla maturazione del credito fino al saldo. Il Collegio ha distinto: per il periodo anteriore alla formazione del giudicato gli interessi non spettano, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti; essi sono dovuti soltanto dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il ricorso è stato quindi accolto e l’Amministrazione condannata a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente o di altro equipollente.
In caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ha precisato che questi agisce su semplice richiesta della parte interessata non già nella qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta senza giustificato motivo. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, non è di cura dell’interesse pubblico ma di attuazione della pronuncia, anche mediante l’ordine alla struttura tecnica di includere la ricorrente tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus.
Nota della Redazione
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