Diniego di accesso agli atti su divieto di detenzione armi (TAR Emilia-Romagna n. 1235 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento finalizzato all’adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni, la circostanza che il provvedimento finale riporti integralmente le parti delle relazioni di servizio e delle note di polizia effettivamente valorizzate per la scelta discrezionale soddisfa l’esigenza di conoscenza strumentale all’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che l’istanza di accesso agli atti prodromici, in quanto volta a ottenere il testo integrale di documenti già conoscibili nella loro parte rilevante, è inammissibile per difetto di interesse. Gli atti richiesti restano inoltre sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. Interno del 16 marzo 2022, che esclude le relazioni di servizio e gli atti istruttori relativi ai provvedimenti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente, a seguito di un diverbio con la moglie avvenuto nel novembre 2023, era stato sottoposto dapprima al sequestro preventivo delle armi rinvenute nella propria auto e, poi, al divieto di detenzione di armi e munizioni. La misura trovava fondamento nella ritenuta non affidabilità nell’uso delle armi, desunta dal fatto che quella sera l’uomo trasportava il fucile da caccia utilizzato nella battuta venatoria del mattino, circostanza che egli aveva giustificato rappresentando di non aver fatto in tempo a rientrare a casa prima di prendere servizio e di aver custodito l’arma nell’armadio del datore di lavoro.

Nel proporre ricorso per l’annullamento del divieto, il ricorrente ha esercitato anche l’azione di accertamento dell’illegittimità del diniego di accesso oppostogli dall’amministrazione, ritenendo che esso gli avesse precluso la conoscenza degli atti presupposti. Il Collegio si è pronunciato esclusivamente sulla domanda di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una precisazione preliminare di carattere istruttorio. Il contenuto della domanda di accesso non è stato prodotto in atti e può essere solo presunto; esso deve essere fatto coincidere, in base al tenore del rigetto impugnato, con gli atti prodromici al decreto prefettizio, ossia il verbale di ritiro cautelare delle armi del 24 novembre 2023, le note del Comando Tenenza dei Carabinieri di Cattolica del 13 febbraio 2024 e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini del 3 giugno 2024, e la nota della Questura di Rimini del 2 maggio 2024.

Su tale base il Tribunale rileva che, in disparte il verbale di ritiro — che deve presumersi rilasciato in copia all’interessato e dunque già noto nella sua integralità —, nel provvedimento impugnato risulta integralmente riportato il contenuto degli atti ivi richiamati, per la parte in cui sono stati ritenuti rilevanti per la formazione della scelta discrezionale.

La Corte precisa tuttavia che ciò non equivale a una trascrizione dell’intero testo delle relazioni e delle note, il che escluderebbe ogni esigenza di segretezza ma anche l’interesse stesso a estrarne copia. È stata riportata soltanto quella parte di contenuto valorizzata per l’adozione del divieto di detenzione. Tale modalità soddisfa l’esigenza di conoscenza strumentale alla difesa del destinatario dell’atto finale ed esclude l’accessibilità ai documenti integrali, che potrebbe disvelare ulteriori contenuti non direttamente rilevanti e comunque propri di atti per cui l’accesso è escluso.

Il Collegio richiama quindi l’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. Interno del 16 marzo 2022, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sottrae all’accesso le relazioni di servizio e gli atti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni e agli altri provvedimenti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza, compresi quelli del contenzioso amministrativo. Gli atti richiesti rientrano pienamente nella categoria descritta, trattandosi di relazioni di servizio correlate al mantenimento di un’autorizzazione di polizia e strumentali alla definizione del ricorso amministrativo proposto avverso il ritiro. La domanda di accesso è pertanto respinta, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *