Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato 2024 (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 9 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede di controllo, verifica la conformità del Conto del bilancio e del Conto generale del patrimonio alle scritture tenute o controllate dalla Corte e alle leggi di bilancio, ai sensi degli artt. 39 e 40 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214. Il riscontro di conformità di cui all’art. 39, secondo comma, opera per ogni capitolo e si estende ai conti periodici riassuntivi, agli allegati al Rendiconto e alla documentazione giustificativa delle poste patrimoniali. La dichiarazione di regolarità è quindi necessariamente parziale: essa investe il Rendiconto con esclusione delle poste per le quali siano emerse discordanze non giustificate, omissioni di dati, eccedenze di spesa non compensate o violazioni dei criteri di classificazione. L’approvazione della Relazione ex art. 41 del medesimo testo unico e gli ordini di trasmissione agli organi costituzionali completano il contenuto della decisione.

Il Fatto

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha presentato il Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2024, nelle componenti del Conto del bilancio e del Conto generale del patrimonio, trasmettendolo tramite la piattaforma RenDe e depositandolo presso la Corte dei conti. È stato altresì consegnato l’allegato concernente le risultanze delle spese relative a programmi aventi natura o contenuti ambientali.

La gestione si chiude con un indebitamento netto di competenza pari a oltre 99 miliardi di euro e con un peggioramento patrimoniale d’esercizio superiore a 151 miliardi. Il Procuratore generale ha depositato memorie scritte e ha confermato in udienza le conclusioni richieste.

La Motivazione della Corte

Il giudizio si articola su due piani. Quanto al Conto del bilancio, la Corte ha proceduto alla verifica dei risultati per ogni capitolo, ponendoli a riscontro con le leggi di bilancio, ai riscontri di conformità con le scritture dell’art. 21 e con i conti riassuntivi periodici ex art. 262 del r.d. n. 827/1924, nonché ai riscontri per capitolo dei residui finali e della riscossione sui residui.

Le verifiche hanno fatto emergere discordanze tra il Rendiconto e i conti periodici delle Amministrazioni, aggregate per titoli e per fasi delle entrate. Tali difformità — riconducibili in particolare alle voci “accertato”, “da riscuotere residui”, “versato competenza” e “da versare competenza” — sono prive di adeguata e analitica giustificazione. Accanto ad esse la Corte rileva poste per cui la riscossione in conto residui, calcolata come differenza tra riscossioni lorde e totale da versare dell’esercizio precedente, assume valore negativo pur risultando esposta a zero.

Sul versante dei residui attivi, l’importo finale non coincide con quello derivante dal calcolo sui residui iniziali e sulle somme da versare e da riscuotere di competenza. Per i capitoli interessati da riaccertamenti e insussistenze non sono rinvenibili elementi sulla composizione delle singole poste né sugli esercizi di provenienza. Quanto agli allegati, la voce “Altri centri di responsabilità” dell’Allegato 23 e la voce “Altri capitoli” dell’Allegato 24 sono esposte in modo aggregato, rendendo impossibile il riscontro ex art. 39, secondo comma.

Per la spesa, la Corte ha verificato la concordanza tra spese ordinate e pagate e le scritture, la regolarità dei decreti di accertamento dei residui e l’estinzione dei titoli. Sono emerse eccedenze di spesa in conto competenza e in conto cassa, di cui una parte non ha trovato compensazione tra i capitoli della stessa unità di voto, e iscrizioni di poste per le quali le Amministrazioni hanno chiesto il ritiro.

Sul Conto generale del patrimonio la Corte ha riscontrato discordanze tra i dati dei beni immobili intestati al Ministero dell’economia e delle finanze e quelli dell’Agenzia del demanio, nonché l’indeterminatezza di poste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prive di idonea documentazione. Rilevano inoltre l’omessa iscrizione delle opere permanenti e delle altre opere destinate alla difesa nazionale tra le attività non finanziarie prodotte, l’erronea classificazione di due società a responsabilità limitata in voci riservate alle società finanziarie e non finanziarie, l’omessa iscrizione di una partecipazione e una discordanza nella posta dei residui passivi perenti di parte corrente del Ministero dell’istruzione e del merito.

Valutata la rilevanza di discordanze e irregolarità, sentite le conformi richieste del Pubblico Ministero, la Corte ha dichiarato regolare il Rendiconto per l’esercizio 2024 con esclusione dei capitoli e delle poste sopra indicati, ha approvato la Relazione ex art. 41 del r.d. n. 1214/1934 e ha ordinato la trasmissione della decisione e del Rendiconto munito di visto ai Presidenti delle Camere e al Ministro dell’economia e delle finanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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