Improcedibilità del ricorso contabile per mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 258 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata prova della notificazione alle amministrazioni resistenti del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, prescritta dall’art. 155, comma 3, c.g.c., impedisce radicalmente l’instaurazione del contraddittorio e determina l’improcedibilità del ricorso. L’assenza di qualsivoglia prova dell’avvio del procedimento notificatorio configura un’ipotesi di inesistenza della notificazione, con la conseguente non applicabilità del meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 155, comma 8, c.g.c., che presuppone il vizio di nullità e un atto di impulso della parte ricorrente. La pronuncia di improcedibilità non richiede un provvedimento sulle spese.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Comune di Mentana, chiedeva alla Corte dei conti l’accertamento del diritto al riconoscimento di una patologia come dipendente da causa di servizio e la condanna dell’amministrazione alla liquidazione dell’equo indennizzo. A sostegno della domanda deduceva la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 97 Cost., oltre al difetto di istruttoria e all’illogicità della motivazione della determina comunale del 20 marzo 2023, con la quale l’amministrazione aveva negato il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 155, comma 3, c.g.c., il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il successivo comma 5-bis impone il deposito in segreteria delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente l’udienza.
Nel caso di specie, dagli atti non risultava depositata la prova della notificazione alle amministrazioni resistenti, le quali non si erano nemmeno costituite in giudizio. Secondo la consolidata giurisprudenza contabile richiamata in sentenza, la mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione impedisce radicalmente l’instaurazione del contraddittorio, configurando un’ipotesi di improcedibilità del ricorso.
La Corte ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 155, comma 8, c.g.c., che disciplina la rinnovazione della notificazione nulla: tale meccanismo presuppone, infatti, un vizio di nullità e un atto di impulso della parte ricorrente, mentre nella fattispecie mancava del tutto la prova dell’avvio del procedimento notificatorio, con conseguente inesistenza della notificazione.
La pronuncia ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte dalla ricorrente avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della causa di servizio.
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Nota della Redazione
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