Spese legali dipendente inammissibili perché estranee alla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 313 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere con cui un ente locale interroga la Sezione regionale di controllo in ordine alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da un dipendente è oggettivamente inammissibile. L’intera materia del rimborso delle spese legali esula dal perimetro della contabilità pubblica, poiché difettano i caratteri di specializzazione funzionale che giustificano l’attribuzione della funzione consultiva alla Corte dei conti. Il mero riflesso finanziario dell’atto sul bilancio dell’ente è criterio riduttivo e insufficiente. Il richiamo alle clausole del contratto collettivo conferma che la questione appartiene alla materia giuslavoristica pubblica, devoluta all’ARAN quanto all’interpretazione delle clausole contrattuali ai fini della loro uniforme applicazione. Il quesito che investe profili fattuali concreti, con l’indicazione del nominativo dell’interessata e degli estremi di una sentenza, difetta del carattere di generalità e astrattezza.

Il Fatto

Un avvocato del libero foro ha chiesto a un Comune il pagamento delle spese legali di una propria ex dipendente, coinvolta in una vicenda penale definita con sentenza che ha dichiarato non doversi procedere su un capo di imputazione per abolitio criminis e sull’altro per intervenuta prescrizione. La Giunta comunale aveva in precedenza deliberato di prendere atto della nomina dei legali di fiducia, prevedendo l’eventuale rimborso delle spese in assenza di conflitto di interessi.

Il Sindaco ha quindi formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, chiedendo se le spese possano essere riconosciute anche in relazione alla prescrizione e agli eventuali gradi di giudizio successivi, evidenziando che il vigente art. 59 C.C.N.L. 16 novembre 2022 non disciplina la seconda evenienza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha scrutinato anzitutto l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo, riconoscendola, in quanto la richiesta è stata avanzata dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL.

Diverse conclusioni sono state raggiunte sul piano oggettivo. Il costante orientamento della giurisprudenza contabile, richiamato dalla Sezione, ha rimarcato che l’intera materia del rimborso delle spese legali esula dal perimetro della contabilità pubblica. I profili contabili, se non marginali, non sono preminenti rispetto ad altre problematiche giuridiche da risolvere in diversa sede.

La Sezione ha richiamato la Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, risolutiva di specifica questione di massima e dunque vincolante per ciascuna Sezione regionale di controllo, secondo cui appare riduttivo e insufficiente il mero criterio del riflesso finanziario dell’atto sul bilancio. La perdurante vigenza di tali conclusioni è stata recentemente ribadita anche da altra Sezione (Sez. controllo Basilicata n. 38/2025/PAR).

Il richiamo dell’ente istante all’art. 59 del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali non coglie nel segno: comprova anzi che la richiesta si sovrappone alla materia giuslavoristica pubblica, ove il legislatore ha devoluto chiare attribuzioni all’ARAN. L’art. 46 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce all’Agenzia una specifica funzione di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi ai fini di una loro uniforme applicazione.

La puntuale declinazione del nominativo della dipendente e l’indicazione degli estremi della sentenza denotano infine la carenza del criterio di generalità e astrattezza del quesito. La richiesta è quindi dichiarata oggettivamente inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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