Servitù coattiva esclusa se l’area non è fondo intercluso (Cass. civ. Sez. II n. 5856 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La servitù coattiva di passaggio, ai sensi dell’art. 1051 c.c., presuppone l’esistenza di un fondo circondato da fondi altrui e privo di uscita sulla pubblica via. Il requisito dell’interclusione non ricorre quando l’area per cui si invoca il passaggio costituisca la copertura di un’autorimessa di cui il proprietario abbia libero e autonomo accesso, poiché in tal caso difetta la stessa qualificazione dell’area come fondo in senso tecnico e manca l’esigenza di raggiungere la via pubblica. Il motivo di ricorso che proponga una lettura alternativa del compendio istruttorio è inammissibile in sede di legittimità, essendo precluso il riesame del merito.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile agiva in giudizio per far dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo. I convenuti, divenuti titolari di un box autorimessa con sovrastante area calpestabile dopo averla acquistata da chi l’aveva condotta in locazione, resistevano e proponevano domanda riconvenzionale chiedendo in via principale l’usucapione della servitù e in via subordinata la costituzione di una servitù coattiva per interclusione.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva quella riconvenzionale, costituendo coattivamente la servitù pedonale. La Corte d’Appello, su impugnazione della proprietaria, riformava integralmente la decisione, rigettando la domanda riconvenzionale e condannando i convenuti alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e alla rimozione delle opere eseguite. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Investita di cinque motivi, la Corte affronta anzitutto la censura sulla pretesa violazione dell’art. 1051, comma 4, c.c. I ricorrenti sostenevano che l’esenzione ivi prevista non potesse operare di fronte a un’area totalmente interclusa. La Corte rileva però che la sentenza impugnata ha escluso in radice la stessa condizione di interclusione: l’area per cui si chiedeva il passaggio era il lastrico di copertura di un garage liberamente accessibile, e i ricorrenti non avevano mai allegato alcuna esigenza di accedere alla pubblica via, ma solo quella di transitare sul giardino altrui per raggiungere il predetto lastrico, da destinare a solarium.
Su questa base il motivo si risolve in una prospettazione alternativa del fatto, non confrontandosi con la complessiva ratio della decisione di merito. La Corte ribadisce che il motivo di ricorso non può mai tradursi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, richiamando Cass. civ., Sez. U, n. 24148 del 2013 e Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 10927 del 2024, secondo cui è inammissibile il motivo che proponga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale.
Analoga sorte seguono i motivi sull’usucapione. I ricorrenti lamentavano la mancata considerazione del possesso mediato e l’omessa valutazione delle prove. La Corte osserva che la Corte d’Appello aveva accertato che il passaggio, in epoca anteriore all’acquisto, era stato esercitato dal conduttore in forma sporadica e che l’acquisto del box era avvenuto in epoca infraventennale rispetto alla domanda, non potendosi sommare il possesso del conduttore del dante causa. Tali censure attengono ai presupposti di fatto dell’usucapione e alla valutazione delle prove, rimesse al giudice del merito.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la Corte ricorda la distinzione tra violazione e falsa applicazione di legge, escludendo che l’erronea ricognizione della fattispecie concreta rientri nel sindacato di legittimità. La motivazione impugnata non è viziata da apparenza né manifestamente illogica, integrando il cd. minimo costituzionale (Cass. civ., Sez. U, n. 8053 del 2014). Anche la censura sul valore della controversia ai fini delle spese è inammissibile, poiché la dichiarazione di valore delle parti è meramente indicativa e non vincolante. Il ricorso è pertanto inammissibile.
La Corte condanna i ricorrenti alle spese di legittimità e, avendo il giudizio seguito la definizione anticipata ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., applica l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., liquidando una somma ulteriore in favore dei controricorrenti e un’altra in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.