Aggravante dell’associazione armata e consapevolezza della disponibilità di armi (Cass. pen. Sez. V n. 2121 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, l’accertamento del carattere unitario dell’organismo criminale non richiede una pronuncia giurisdizionale che ne abbia dichiarato l’esistenza come federazione, essendo invece rilevante il carattere omogeneo e unitario del sodalizio oggetto del processo, desumibile da modalità comuni di gestione dei rituali di affiliazione e dalla programmazione condivisa di attività delittuose. Ne consegue che l’aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., può essere riconosciuta anche al vertice dell’articolazione locale che, di per sé, non disponga di armi, quando i rapporti intrattenuti con le altre articolazioni dotate di armamenti dimostrino la sua consapevolezza della disponibilità delle stesse, o quantomeno una ignoranza dovuta a colpa, ai sensi dell’art. 59 cod. pen.
Il Fatto
Due imputati erano stati riconosciuti responsabili, con ruolo apicale, della partecipazione all’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza in data 24 settembre 2021, aveva escluso la circostanza aggravante dell’associazione armata. Su ricorso del pubblico ministero, la Prima sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato la decisione limitatamente a tale esclusione. In sede di rinvio, la Corte territoriale, con sentenza in data 5 marzo 2024, aveva ritenuto sussistente l’aggravante nei confronti di entrambi, rideterminando la pena.
Avverso la sentenza di rinvio entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 59, 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Essi sostengono che l’aggravante sarebbe stata addebitata a titolo oggettivo, senza dimostrare la disponibilità di armi in capo alla singola articolazione locale di appartenenza né la consapevolezza della dotazione delle altre articolazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i ricorsi, dichiarandoli infondati. Il percorso argomentativo muove dalla sentenza rescindente, che aveva già chiarito come, ai fini dell’individuazione del carattere unitario dell’organismo criminoso, non rilevi l’esistenza di una pronuncia giurisdizionale che abbia accertato una federazione tra gli organismi territoriali della ‘ndrangheta, bensì il carattere omogeneo e unitario del sodalizio oggetto del processo.
La decisione impugnata, secondo la Corte, ha dato puntuale attuazione a tali principi. I giudici territoriali hanno valorizzato l’unitarietà dell’organizzazione, articolata in distinti locali ma caratterizzata da modalità comuni di gestione dei rituali di affiliazione e dalla programmazione condivisa di attività delittuose. In particolare, i ricorrenti — pur appartenenti a locali diversi da quelli dotati di armi — avevano officiato riti di affiliazione in favore di componenti di altre cosche, e uno di essi aveva gestito con un membro di altra articolazione attività estorsive comuni.
Su questa base, la Corte ha ritenuto coerente e consequenziale il riconoscimento dell’aggravante. Il ruolo di capo e di figura autorevole ricoperto da un ricorrente, la vicinanza con il locale dotato di armi e la piena conoscenza delle dinamiche interne, attestata dalla disponibilità a officiare i riti, sono stati ritenuti elementi idonei a fondare la consapevolezza della disponibilità di armi, o quantomeno una ignoranza dovuta a colpa, in coerenza con l’art. 59 cod. pen.
Analogamente, per l’altro ricorrente, gli stretti rapporti con i componenti del locale dotato di armamenti, dimostrati dalla partecipazione ai riti di affiliazione e ad attività estorsive comuni, sono stati valutati come prova della consapevolezza o dell’ignoranza colposa. Alla infondatezza dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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