Inammissibile il ricorso con motivi apparenti e critica indeterminata (Cass. pen. Sez. VII n. 4215 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione il cui motivo si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, configurandosi come apparente e non specifico. Parimenti è inammissibile il motivo che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indichi gli elementi posti a base della censura, così da non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso che non assolva la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata difetta dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e non supera il vaglio di ammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno che, in riforma o conferma del giudizio di primo grado, ne aveva affermato la responsabilità penale. Il ricorso si articolava in più motivi: la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in sede di giudizio abbreviato condizionato; la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; e ulteriori censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

La difesa lamentava, in particolare, che la Corte territoriale non avesse ammesso la prova richiesta e che la motivazione della sentenza fosse viziata. La questione approdava così davanti alla Suprema Corte, chiamata a verificare l’ammissibilità dei motivi proposti.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato i motivi in sequenza, rilevando anzitutto che il primo motivo — concernente la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel giudizio abbreviato condizionato — è inammissibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. I giudici di legittimità osservano che tali censure, già scrutinate nel giudizio di secondo grado, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo, che contestava la correttezza della motivazione, la Corte lo ha ritenuto generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non ha indicato gli elementi posti alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Identica valutazione è stata espressa per il terzo motivo, anch’esso generico per indeterminatezza e privo dei requisiti richiesti dalla medesima disposizione, per le stesse ragioni già illustrate.

La Corte ha poi precisato, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, che la Corte d’appello ha ampiamente motivato sul punto con argomentazioni congrue e prive di illogicità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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