Omicidio colposo aggravato, prescrizione a 14 anni e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 21710 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, commesso dopo il 18 dicembre 2005 e dopo la modifica dell’art. 589, comma 2, cod. pen. a opera del d.l. n. 92/2008, è soggetto al termine di prescrizione di 14 anni ai sensi dell’art. 157, comma 6, cod. pen. e al termine massimo di anni 17 e mesi 6 ai sensi dell’art. 161 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., commesso il 14 settembre 2010. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 29 settembre 2017, ne ha accertato la responsabilità; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio della motivazione per il mancato rilievo della prescrizione, asseritamente maturata prima della sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12602 del 2015, secondo cui è ammissibile il ricorso con cui si deduce, anche con un unico motivo, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito. Tale doglianza integra un motivo consentito ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Superato il vaglio di ammissibilità, la Corte esamina il merito e nega la fondatezza della censura. Il reato contestato è l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, commesso dopo il 18 dicembre 2005, data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen.

La fattispecie è stata inoltre commessa dopo la modifica dell’art. 589, comma 2, cod. pen. introdotta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha innalzato il massimo edittale da cinque a sette anni. Ne deriva l’applicazione del termine di prescrizione di 14 anni, ai sensi del comma 6 del citato art. 157, e del termine massimo di anni 17 e mesi 6, ai sensi dell’art. 161 cod. pen.

La Corte richiama, per l’ipotesi affine dell’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, Sez. IV n. 51601 del 2023 e Sez. IV n. 32456 del 2022. Il motivo è dunque dichiarato manifestamente infondato.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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