Reiterazione di reati della stessa indole esclude la tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 2103 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il comportamento abituale che, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., preclude il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ricorre solo quando l’autore, anche dopo il reato oggetto di giudizio, abbia commesso almeno due reati della stessa indole. Il mero richiamo a un’unica condanna risalente e a un reato depenalizzato non integra il presupposto ostativo. Sul piano processuale, la sentenza di appello che non abbia preso in carico un motivo di gravame non può fondare il rigetto su una motivazione implicita: la risposta alla deduzione difensiva non è logicamente contenuta nel percorso argomentativo quando la questione non è mai entrata tra i punti della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di ricettazione, per avere avuto nella propria disponibilità due carte di pagamento provento di furto, senza fornire alcuna spiegazione sulla provenienza. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 maggio 2024, ha confermato integralmente la condanna.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, il rigetto delle deduzioni su reato impossibile e riqualificazione civile del fatto, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la carenza di motivazione su attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. Quanto alla dedotta nullità, il ricorrente non si è confrontato con l’argomentazione della sentenza impugnata, che ha riconosciuto l’esaustività del percorso giustificativo del Tribunale, sintetico ma completo. Nel merito, la ricettazione è stata correttamente ravvisata: il possesso di carte di credito di altrui titolarità, beni che consentono un immediato collegamento con il legittimo possessore, e l’assenza di spiegazioni attestano la consapevolezza della provenienza delittuosa. Resta esclusa la pretesa inidoneità dell’azione ex art. 49, secondo comma, cod. pen., perché l’inidoneità della condotta deve essere assoluta.
Fondate sono invece risultate le doglianze sulla particolare tenuità del fatto. I giudici di appello avevano fondato il rigetto unicamente sull’asserita abitualità della condotta, ma il casellario evidenzia un solo precedente, risalente e per delitto colposo, oltre a un reato depenalizzato commesso in epoca anteriore.
Il Collegio ha ribadito che il comportamento abituale, presupposto ostativo, ricorre solo quando l’autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, richiamando il proprio consolidato orientamento. L’apparato giustificativo della Corte territoriale è risultato giuridicamente errato, con conseguente annullamento in parte qua.
Del pari fondato è il motivo sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria. Nell’atto di appello il profilo era stato dedotto in modo preciso, ma la sentenza impugnata non lo ha minimamente preso in carico, giungendo a qualificare in modo errato i motivi di gravame. La Corte ha escluso che si possa parlare di motivazione implicita quando il profilo di appello non è mai entrato tra i punti della decisione. Il giudice di legittimità non può sostituire il proprio ragionamento a quello del merito. Ne è derivato l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, restando assorbite le censure sulla dosimetria della pena.
Nota della Redazione
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