Partecipazione ad associazione mafiosa e ruolo dinamico-funzionale dell’organizzatore (Cass. pen. Sez. III n. 13582 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ruolo dinamico-funzionale di organizzatore di un’associazione di stampo mafioso non si esaurisce in un apporto temporaneo, ma si desume dalla stabile messa a disposizione del soggetto per il raggiungimento dei fini della consorteria. La relativa gravità indiziaria può fondarsi sulla convergenza tra conversazioni intercettate e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, purché la lettura dei colloqui sia ancorata al contesto associativo emergente dal provvedimento. Il ricorso che opponga ai dati indiziari un movente alternativo, senza intaccarne la coerenza complessiva, è inammissibile, restando estraneo al giudizio cautelare il definitivo accertamento del fatto.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al Tribunale del riesame l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare di massima afflittività per il delitto di partecipazione, in veste di organizzatore, a un sodalizio di tipo mafioso attivo in un comune della provincia di Crotone. Il Tribunale confermava il provvedimento, ravvisando la gravità indiziaria nelle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia e in plurime conversazioni intercettate, dalle quali emergeva il costante riferimento degli affiliati al ricorrente per la definizione degli equilibri con le consorterie limitrofe e per l’approvvigionamento dello stupefacente.

La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che l’intervento del ricorrente fosse limitato a un breve arco temporale e dettato da un movente affettivo, e censurando la contraddittorietà del provvedimento in ordine all’affiliazione contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ritenendolo inidoneo a vincere le argomentate valutazioni del Tribunale sui presupposti processuali e sostanziali della coercizione ante iudicium. Il percorso del giudice di merito, secondo la Corte, valorizza il fattivo intervento del ricorrente nei contrasti insorti fra la compagine di riferimento e i clan concorrenti, il coinvolgimento nel progetto di acquisizione di un’autolavaggio e la piena conoscenza delle dinamiche associative.

Su tale base i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la lettura dei colloqui intercettati, che dimostravano il costante affidamento dei vertici nel contributo offerto dal ricorrente per il raggiungimento dei fini della consorteria. Tale lettura, si osserva, non può logicamente aprirsi a significati diversi. Non risultano contestate né la sussistenza dell’associazione mafiosa né l’identificazione dei colloquianti né le vicende cui le conversazioni si riferiscono.

Le censure difensive, che pretendono di individuare sintomi di illogicità o apparenza motivazionale prospettando un movente alternativo, non colgono nel segno. L’intervento del ricorrente, secondo il provvedimento impugnato, era finalizzato a definire nuovi assetti che riconoscessero alla compagine di riferimento più ampi margini di operatività. Anche il tentativo di ricondurre l’episodio relativo all’autolavaggio a una lecita iniziativa imprenditoriale collide con i dati emergenti, avendo l’ordinanza sottolineato come l’imprenditore fosse stato costretto a cedere l’attività e come il coinvolgimento del ricorrente mirasse a piegarlo ai voleri del sodalizio.

La Corte esclude, infine, alcuna contraddizione tra il ruolo ricoperto nella struttura e i contatti con i clan antagonisti. Il pentimento del capo storico e i successivi arresti avevano determinato un riassetto degli equilibri criminali locali, nel quale l’attività del ricorrente si inseriva con coerenza. Tanto basta, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare, a ritenere dimostrato il ruolo di organizzatore. Ne è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. per la condizione detentiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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