Pubblicazione sentenza ex art. 36 c.p.: inapplicabilità in sede esecutiva (Cass. pen. Sez. 1 n. 24724/2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia, prevista dall’art. 36, comma 2, cod. pen., costituisce una pena accessoria che può essere disposta esclusivamente in sede di cognizione, all’esito di una pronuncia di condanna. In sede esecutiva, il giudice non può disporre tale pubblicazione, neppure a seguito della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento degli oneri risarcitori cui il beneficio era subordinato, poiché la pubblicazione ex art. 36 cod. pen. non è riconducibile all’ambito delle condizioni cui può essere subordinata la sospensione condizionale ai sensi degli artt. 165 e 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva la pubblicazione della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, sul sito internet del Ministero della Giustizia, a seguito della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata all’adempimento degli oneri risarcitori nei confronti della persona offesa, rimasto inadempiuto. Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 36, comma 2, cod. pen. in sede esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio. Ha preliminarmente osservato che la pubblicazione della sentenza di condanna, di cui all’art. 36, comma 2, cod. pen., costituisce una pena accessoria, la cui disciplina è stata modificata dall’art. 37, comma 18, d.l. n. 98 del 2011, che ha sostituito alla tradizionale pubblicazione sulla stampa quella sul sito internet del Ministero della Giustizia, rafforzandone il carattere afflittivo.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 2, n. 14768 del 21/03/2017, Seck, secondo cui le modifiche apportate all’art. 36 cod. pen. non hanno introdotto una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena già prevista, sicché la nuova disciplina non è applicabile ai fatti pregressi ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen. Ha quindi ribadito che la pubblicazione della sentenza può essere disposta esclusivamente in sede di cognizione, quale sanzione accessoria della pena principale irrogata con una pronuncia condannatoria.
La Corte ha poi distinto la fattispecie dalla revoca della sospensione condizionale per inadempimento degli oneri risarcitori, che è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 165 e 168, comma 1, n. 1, cod. pen. In tale ambito, il giudice dell’esecuzione, pur disponendo del potere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci), non può disporre la pubblicazione ex art. 36 cod. pen., atteso che tale misura non è riconducibile alle condizioni cui può essere subordinata la sospensione condizionale. La pubblicazione della sentenza costituisce una pena accessoria, non un obbligo risarcitorio o una condizione sospensiva, e come tale non può essere disposta in sede esecutiva.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra pena accessoria e condizione sospensiva: l’avvocato deve distinguere tra la pubblicazione della sentenza ex art. 36 cod. pen., che è una pena accessoria irrogabile solo in sede di cognizione, e le condizioni cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena ex art. 165 cod. pen. (risarcimento del danno, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato); l’inadempimento di queste ultime può comportare la revoca del beneficio, ma non legittima il giudice dell’esecuzione a disporre la pubblicazione della sentenza.
- Limiti del potere del giudice dell’esecuzione: il giudice dell’esecuzione, nel valutare la revoca della sospensione condizionale per inadempimento delle condizioni imposte, deve verificare le ragioni dell’inadempimento e la capacità del condannato di soddisfare la condizione, ma non può disporre misure che costituiscono pene accessorie proprie del giudizio di cognizione; la pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p. non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione.
- Impugnazione del provvedimento di pubblicazione: il pubblico ministero, ove il giudice dell’esecuzione disponga la pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p., può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, deducendo l’inapplicabilità della disposizione in sede esecutiva; la Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento, con rinvio per nuovo giudizio.
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