Ricorso straordinario per errore di fatto e remissione di querela sopravvenuta (Cass. pen. Sez. III n. 29600 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È fondato il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso, quando risulti documentata la remissione di querela intervenuta in data anteriore alla definizione del giudizio di cassazione e non valutata a causa della trattazione de plano del ricorso avverso sentenza di patteggiamento. In tal caso il giudice revoca l’ordinanza di inammissibilità e annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. La sopravvenuta estinzione del reato, verificatasi prima del giudicato, prevale sull’effetto preclusivo della declaratoria di inammissibilità. Le spese del procedimento restano a carico del querelato quando non sia diversamente stabilito al momento della remissione.

Il Fatto

La Sezione Settima della Corte di cassazione, con ordinanza del 17 settembre 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 17 febbraio 2025, che aveva definito il processo per furto applicando la pena su concorde richiesta delle parti.

Il condannato propone ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto, deducendo che la remissione di querela, accettata dall’imputato, si era verificata prima del giudicato e non era stata valutata. Precisa di non aver potuto depositare memoria illustrativa perché la Corte aveva deciso senza contraddittorio e chiede la revoca dell’ordinanza e l’annullamento senza rinvio della sentenza di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato. Il ricorrente ha documentato che la persona offesa, per mezzo del difensore, ha rimesso la querela per il reato di furto e che la remissione è stata accettata dall’imputato, con conseguente estinzione del reato.

Il dato temporale è decisivo: la rimessione è avvenuta il 27 marzo 2025, in data successiva alla sentenza di patteggiamento del 17 febbraio 2025, ma prima della definizione del ricorso da parte del Collegio della Settima Sezione penale in data 17 settembre 2025. La causa estintiva si era dunque perfezionata prima del giudicato.

Poiché il ricorso era stato formulato avverso una sentenza di patteggiamento, il fascicolo è stato trattato de plano, senza contraddittorio. Il difensore non ha potuto presentare memoria difensiva per illustrare la sopravvenuta causa estintiva. È questo l’errore di fatto che sostiene il ricorso straordinario.

In accoglimento del ricorso, la Corte revoca l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Settima Sezione e annulla senza rinvio la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Genova per essere il reato estinto per remissione di querela. Quanto alle spese, la Corte osserva che ai sensi dell’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. le spese del procedimento sono a carico del querelato, non essendo diversamente stabilito al momento della remissione, e che la remissione è sopravvenuta alla sentenza di patteggiamento; il ricorrente è pertanto condannato alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con richiamo a Sez. II, ord. n. 5055 del 22.12.2020, dep. 2021, Braidic, Rv. 280616-01.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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