Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 28181 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione che dà conto delle risultanze dell’attività di osservazione della polizia giudiziaria, si limiti a prospettare una diversa valutazione del compendio probatorio: esula dai poteri della Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi considerati preponderanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen.; il relativo diniego può essere legittimamente fondato sull’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Catania per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 15 luglio 2025, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha rideterminato la pena e concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la contestazione dell’affermazione della penale responsabilità e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, incentrato sulla responsabilità. Il ricorrente si duole della valutazione delle prove, ma la Corte rileva come la sentenza impugnata dia conto delle risultanze dell’attività di osservazione della polizia giudiziaria, dalle quali era emersa la cessione di una dose di sostanza stupefacente nei confronti di un cliente non identificato e il rinvenimento, presso l’abitazione del ricorrente, di un quantitativo pari a 360 grammi lordi di marijuana, oltre che di materiale per il confezionamento delle singole dosi.
Di fronte a tale compendio, il motivo tende a una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte ribadisce che esula dai poteri della Corte di cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato. In materia, il giudice esprime un giudizio di merito la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche richiamandoli, degli elementi tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione del beneficio.
Il diniego può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha dato atto che non erano emersi, né erano stati allegati, elementi tali da giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.