Gravità indiziaria e divieto di valutazione parcellizzata degli indizi mafiosi (Cass. pen. Sez. VI n. 6735 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Ai fini della configurabilità dei gravi indizi è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi, il loro esame globale ed unitario. L’intrinseca valenza dimostrativa dell’indizio è di norma solo possibilistica e l’ambiguità eventuale di ciascuno, isolatamente considerato, si risolve in una visione unitaria degli elementi complessivamente acquisiti.

Il Fatto

Il difensore di un indagato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare carceraria applicata dal G.I.P. per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. L’indagato è accusato di aver fatto parte di una confederazione di ‘ndrangheta operante nel territorio cosentino, la cui esistenza era stata già accertata in precedenti procedimenti.

La gravità indiziaria era fondata sulle dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia, che lo qualificavano affiliato del gruppo criminale facente capo a un soggetto di spicco, e su ulteriori riscontri captativi. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto indicare nuovi elementi dimostrativi dell’esistenza del sodalizio, essendosi limitato a richiamare episodi che vedevano come protagonista il solo capo del gruppo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso, qualificando ampi tratti delle censure come aspecifiche e di merito. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui il controllo di legittimità sul provvedimento del riesame in ordine ai gravi indizi si limita alla verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, restando precluse le censure volte a una diversa valutazione di circostanze già esaminate.

La Corte ribadisce il divieto di rilettura parcellizzante degli indizi e afferma che è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo seguire un esame globale e unitario che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa. L’ambiguità eventuale di ciascun indizio, isolatamente considerato, si risolve proprio nella visione unitaria degli elementi complessivamente acquisiti.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ripercorso la pregressa condanna definitiva del capo del gruppo per il reato associativo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori sugli assetti successivi, gli esiti del processo per estorsioni aggravate e le recenti acquisizioni captative. Il Collegio valorizza gli episodi emblematici del potere esercitato sul territorio, in cui il capo del gruppo accoglieva richieste di protezione e mediava posizioni contrapposte, dimostrando di disporre di un gruppo di fedelissimi.

Quanto al ricorrente, la Corte rileva che le dichiarazioni dei collaboratori più recenti lo avevano concordemente qualificato come intraneo, con reciproco riscontro, e che ulteriori episodi ne confermavano l’intraneità: la disponibilità a incontrare il capo del gruppo nonostante gli arresti domiciliari, l’intervento su richiesta per risolvere un problema di recupero crediti e l’ostentazione dell’appartenenza mafiosa. La Corte conclude che le censure mirano a banalizzare gli elementi indiziari, fornendone una lettura alternativa o minimale, senza contestare specificamente la correttezza e congruità dell’argomentazione. Il ricorso è quindi inammissibile nel merito e rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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