Associazione non riconosciuta commercializzata e qualificazione come società di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 729 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell’associazione non riconosciuta, la perdita della natura decommercializzata dell’attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l’ente va qualificato alla stregua di una società di fatto, se l’attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di trasparenza. Correttamente, quindi, il giudice di merito ne trae le conseguenze sul piano dell’imposta reddituale applicabile, che non è l’IRES, ma l’IRPEF imputabile per trasparenza agli associati, oltre all’IVA e all’IRAP. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di mera delega di firma, attuabile anche mediante ordini di servizio, senza indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato.
Il Fatto
La controversia nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 2006 e 2007, notificati a un’associazione non riconosciuta e ad alcuni associati. La Commissione tributaria provinciale di Venezia respingeva i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale del Veneto, previa riunione, accoglieva parzialmente gli appelli, estrometteva due soggetti dal giudizio e confermava la legittimità degli atti impositivi, escludendo però l’applicabilità dell’IRES.
Contro tale decisione proponevano ricorso principale i contribuenti, con sei motivi, e ricorso incidentale l’agenzia fiscale, con due motivi. La questione centrale approda in Cassazione perché si controverte, tra l’altro, della qualificazione giuridica dell’ente e del regime impositivo applicabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di invalidità degli atti impositivi per carenza della sottoscrizione. La censura è infondata: la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto imputabile all’organo delegante; è sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, che consente la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
Nel respingere il motivo sulla pretesa contraddittorietà della qualificazione dell’ente, la Corte ribadisce che, divenuta commerciale l’attività, correttamente il giudice di merito ne ha equiparato la natura a quella di una società di persone, traendone le conseguenze sull’IRPEF imputabile per trasparenza agli associati, restando escluse l’IRES e fatte salve IVA e IRAP.
Quanto alla metodologia accertativa, la Corte conferma che l’amministrazione finanziaria non è vincolata nella scelta del metodo e può adottare un metodo promiscuo, analitico e induttivo insieme, sempre che il contribuente non subisca un pregiudizio sostanziale. La censura sulla violazione del diritto di difesa è giudicata del tutto generica.
Il motivo sulla deduzione dei costi è inammissibile: il giudice di merito si è pronunciato sui costi di gestione, non sulle detrazioni IVA; la relativa valutazione di fatto è sottratta al sindacato di legittimità. Anche i motivi fondati sul vizio motivazionale sono inammissibili, operando il divieto di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ. per il caso di doppia conforme.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte esclude la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la decisione impugnata contiene una puntuale e articolata argomentazione, ben oltre il minimo costituzionale; e rigetta il motivo sull’applicabilità dell’IRES per le ragioni già esposte. I ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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