Nullità contratto a termine per difetto forma scritta non esclude tutela abusi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4937 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità dei contratti di lavoro a termine per mancanza di forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, non fa venir meno la tutela risarcitoria del lavoratore precario nel lavoro pubblico contrattualizzato. L’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale, nella misura e nei limiti dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, opera anche quando alla illegittima apposizione del termine si aggiunga il vizio formale del contratto. Il difetto di forma scritta realizza, infatti, anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e sulla certezza dell’assetto temporale, funzionali all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Resta fermo il divieto di conversione del rapporto in presenza di assunzioni senza concorso.

Il Fatto

Una lavoratrice, iscritta nell’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, agiva in giudizio nei confronti di due Assessorati regionali per ottenere la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine e il pagamento di un’indennità per la permanente disponibilità a prestare l’attività a chiamata nell’arco dell’anno solare.

Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso. La Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma, rigettava nel merito la domanda, rilevando d’ufficio la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta ad substantiam e negando, per tale ragione, sia la conversione sia il risarcimento del c.d. danno comunitario. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; gli Assessorati sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione della Direttiva 1999/70/CE. La Corte lo accoglie. Il passaggio centrale consiste nel ribadire che le norme di protezione del lavoro a termine del d.lgs. n. 368 del 2001, e ora del d.lgs. n. 81 del 2015, si applicano anche ai rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni a statuto speciale. Il fatto che il contratto non sia stato stipulato “ai sensi” di quella disciplina nulla toglie all’applicazione delle norme imperative che regolano il rapporto.

La giurisprudenza eurounitaria richiamata conferma che la direttiva e l’Accordo Quadro si applicano ai contratti a termine conclusi con le amministrazioni pubbliche. L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 imponeva la forma scritta con indicazione della causale, rispondendo all’esigenza antiabusiva dell’art. 5 dell’Accordo Quadro. Il requisito formale continua ad assicurare certezza sull’assetto temporale anche dopo le modifiche che hanno attenuato la causalità.

La Corte ritiene che la nullità formale non possa prevalere e assorbire la tutela dovuta in caso di abusiva reiterazione. L’inosservanza della forma scritta si riverbera nell’elusione della norma antiabusiva, così che la reiterata utilizzazione del lavoratore senza contratto scritto integra una illegittima reiterazione. La Corte d’Appello, quindi, erroneamente non ha verificato la compatibilità del rapporto con l’Accordo Quadro.

Il riconoscimento del danno comunitario realizza il principio di effettività della tutela, contemperato con l’art. 97, comma 4, Cost., che impedisce la conversione nei rapporti con gli enti pubblici non economici. L’agevolazione probatoria è posta proprio a presidio di quel principio e non può venir meno per un vizio formale imputabile al datore di lavoro pubblico.

Il secondo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 2094 c.c. per il mancato corrispettivo della disponibilità a chiamata, è dichiarato infondato. La possibilità di essere chiamati nel corso dell’anno non costituisce prestazione aggiuntiva, ma solo una modalità di estrinsecazione del rapporto, con retribuzione commisurata alle prestazioni effettivamente erogate.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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