Regime del margine IVA: onere probatorio e buona fede del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 730 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il regime del margine di cui all’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 85 del 1995, costituisce un regime speciale e derogatorio dell’ordinaria disciplina fiscale, che impone al contribuente di provare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto. Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti, in forza di elementi oggettivi e specifici, la possibilità di avvalersi del regime di favore, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede, connotata nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli. L’indebita fruizione del regime, per avere il cedente operato nell’ambito della propria attività d’impresa con possibilità di detrarre l’IVA, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative, salvo prova della buona fede del cessionario. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro un avviso di accertamento IVA per l’anno 2002. Il giudice di appello condivideva la decisione di primo grado quanto al rilievo sanzionatorio per non corretta applicazione del regime del margine alla vendita di auto usate, in assenza di evasione di imposta, e la riformava quanto alla sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture passive.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi. La società contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’agenzia fiscale denunciava la nullità della sentenza per vizio motivazionale assoluto, ravvisando un contrasto logico non sanabile tra le affermazioni poste a fondamento della parziale soccombenza e quelle relative alla parziale vittoria. La censura è infondata.
La Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Sezioni Unite n. 22232 del 2016). Nel caso di specie le due diverse soluzioni date dal giudice tributario alla questione delle fatture attive e a quella delle fatture passive non integrano una contraddizione logica del giudizio di fatto, ma semmai una violazione di legge.
Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 36 ss. del d.l. n. 41 del 1995 e dell’art. 2697 cod. civ., è fondato. La Corte richiama il principio per cui il regime del margine, in quanto speciale e derogatorio, impone al contribuente di provare i presupposti di fatto (Sez. V n. 37261 del 2021). Spetta inoltre al contribuente dimostrare la propria buona fede, che si connota nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione (Sez. V n. 32402 del 2018).
La Corte ricorda altresì che la condizione oggettiva di acquisto da soggetto non detraente l’imposta non sussiste quando il cedente abbia applicato il regime speciale acquistando da soggetto detraente l’IVA (Sez. V n. 28376 del 2018), e che l’indebita fruizione del regime comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative, salvo prova della buona fede del cessionario (Sez. V n. 27547 del 2018).
Nel caso di specie risulta accertato in fatto che a monte delle operazioni attive la società contribuente ha effettuato acquisti che violavano il regime speciale del margine. L’affermazione del giudice di appello di assenza di evasione è priva di fondamento: il meccanismo implica l’applicazione di un minor carico impositivo, basato sulla indetraibilità dell’IVA da parte del consumatore finale cedente l’autoveicolo usato, e non è applicabile quando i cedenti siano soggetti passivi dell’imposta, quindi legittimi detraenti.
In conclusione la Corte accoglie il secondo motivo, respinge il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.