Associazione per delinquere e sviamento illecito dell’impresa lecita (Cass. pen. Sez. I n. 22923 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il delitto di associazione per delinquere quando i componenti di una società commerciale, organizzazione con finalità lecite, pongono in essere in sinergia attività illecite in esecuzione di comprovate direttive generali impartite dai responsabili della struttura. La sovrapposizione tra l’ente societario lecito e quello criminale non deve essere totale: è sufficiente che il legame, agevolato da una concomitanza spazio-temporale e soggettiva, non trovi spiegazione nei rapporti commerciali e si estrinsechi nel perseguimento di un progetto criminoso condiviso. Ai fini della sussistenza del vincolo associativo è decisiva l’indeterminatezza del programma criminoso, dovendosi escludere che la fattispecie si risolva in un mero concorso di persone nei reati-scopo. In tema di responsabilità civile, il soggetto passivo del reato-fine è legittimato a costituirsi parte civile anche per il reato associativo, ove questo abbia facilitato l’esecuzione del delitto programmato.
Il Fatto
Il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità di un’imputata, con ruolo di promotrice, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di alterazione dei dispositivi di sicurezza posti a tutela dei lavoratori dell’autotrasporto. I delitti-scopo erano stati riqualificati nelle fattispecie di cui agli artt. 610 e 611 cod. pen., per i quali il giudice di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello di Torino aveva rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione, con condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi, tra cui l’insussistenza del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma, la mancanza dell’elemento soggettivo, l’errata attribuzione del ruolo di promotrice e l’illegittima condanna civile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, volti a sollecitare nuovi e non consentiti apprezzamenti in fatto. Sul primo motivo i giudici hanno rilevato che l’esistenza della struttura associativa non si è fondata sulla mera inerenza delle finalità illecite a strutture aziendali esistenti, ma sul profilo funzionale che ha determinato l’uso improprio delle cooperative collegate all’azienda, con sviamento delle ordinarie finalità di impresa a scopi illeciti.
Il Collegio ha richiamato l’insegnamento secondo cui è configurabile il delitto associativo quando i singoli componenti di una società commerciale pongono in essere, in sinergia, attività illecite in esecuzione di direttive generali loro impartite dai responsabili, essendo sufficiente che il legame non trovi spiegazione logica nei rapporti commerciali ma si estrinsechi nel perseguimento di un progetto criminale condiviso (Sez. 3 n. 11782 del 18.01.2023).
In diritto è pacifico che la struttura associativa possa riconoscersi anche in rapporto alla programmazione di più delitti omogenei, dovendosi ritenere decisiva l’indeterminatezza del programma criminoso, nella specie ampiamente argomentata (Sez. 6 n. 9096 del 17.01.2013). Il profilo era stato scrutinato in merito con argomenti logici, basati sull’incrocio tra dichiarazioni testimoniali e verifiche documentali, i cui esiti non possono essere ridiscussi in sede di legittimità.
Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, la Corte ha ribadito che l’apprezzamento degli elementi di prova e del ruolo ricoperto è precluso in legittimità ove il percorso argomentativo non sia manifestamente illogico o scollegato dalla regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. Le deposizioni, concordi nel descrivere l’imputata come colei che imponeva l’uso degli strumenti di alterazione del controllo delle prestazioni, hanno asseverato la tesi d’accusa; è la stessa natura delle condotte a svelare la consapevolezza e volontà della condotta delittuosa.
Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. In tema di danno mediati e indiretti correlati all’attività associativa, è legittimato all’azione civile nel processo penale non solo il soggetto passivo del reato, ma anche chi abbia riportato un danno eziologicamente riferibile alla condotta, con la conseguenza che il soggetto passivo del reato-fine può costituirsi parte civile anche per il reato associativo che ne abbia facilitato l’esecuzione (Sez. 2 n. 31295 del 31.05.2018). L’accertamento incidentale delle condotte causative di danno, limitato al danno morale, rende generiche le deduzioni in punto di legittimazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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