Attenuanti generiche: basta un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 13404 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità di esecuzione può risultare sufficiente. L’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il diniego può quindi essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da una condanna per reati fallimentari, con pene accessorie determinate ai sensi degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, legge fallimentare. Dopo il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Pordenone, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie e ha confermato nel resto la decisione di prime cure.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo un unico motivo per vizio di motivazione, incentrato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione, che è chiamata a valutare la legittimità del diniego operato dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dal principio consolidato secondo cui, per riconoscere o negare le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente. Anche un solo fattore attinente alla personalità dell’imputato, all’entità del reato o alle modalità di esecuzione può bastare a fondare la decisione.
La Corte richiama poi l’orientamento per cui l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico derivante dall’assenza di elementi negativi. Occorrono, al contrario, elementi di segno positivo: la loro assenza giustifica legittimamente il diniego.
Il Collegio sottolinea inoltre che il mancato riconoscimento può essere motivato con l’assenza di tali elementi positivi, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. introdotta dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008. Per effetto di tale modifica, ai fini della diminuzione non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Nel caso concreto, i giudici di appello hanno valorizzato il ruolo svolto dall’imputato — qualificato come non marginale né estemporaneo — e la significatività del danno all’erario, quantificato in diversi milioni di euro. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si è limitato a dedurre la genericità del riferimento, senza allegare circostanze o elementi sottoposti al giudice di merito e da questo non valutati.
La Corte rileva che i profili prospettati attengono al merito e non sono suscettibili di essere sollevati in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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